Via al legittimo impedimento. Napolitano firma la legge

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Via al legittimo impedimento. Napolitano firma la legge

07 Aprile 2010

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha promulgato la legge su "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza", approvata in via definitiva dal Senato il 10 marzo scorso. A renderlo noto è un comunicato del Quirinale. La legge sul legittimo impedimento permette al presidente del Consiglio e ai ministri di ottenere lo stop dei processi per 18 mesi.

Immediata la reazione di Antonio Di Pietro. "Cosa fatta capo ha – ha commentato il leader dell’Italia dei Valori – Per quanto ci riguarda non perderemo neppure un momento a disquisire di chi sia la colpa e, soprattutto, a chi giovi questo provvedimento che riteniamo incostituzionale e immorale".

"Per questo – spiega – chiederemo direttamente ai cittadini, tramite referendum, come abbiamo fatto con il lodo Alfano, se sono d’accordo sul fatto che in uno stato di diritto, come riteniamo debba essere il nostro, si possa accettare che alcune persone non vengano sottoposte a processo come succede a tutti gli altri cittadini quando vengono accusati di aver commesso un reato”. Soddisfatto invece il ministro Gianfranco Rotondi: "Bene il presidente Napolitano: il legittimo impedimento è un atto di giustizia e non di protervia politica".

Due gli articoli, che consentiranno "al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge": l’articolo 2 riguarda il carattere di "legge ponte", cioè l’applicazione della nuova norma "fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale" e fissa inoltre l’entrata in vigore della nuova norma sul legittimo impedimento al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo prevede che le attribuzioni previste dalla legge che disciplina l’attività di governo e della presidenza del Consiglio, dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, le relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque "coessenziale" alle funzioni di governo costituiscano legittimo impedimento per il premier a comparire alle udienze penali che lo vedono imputato (non a quelle in cui è parte offesa). Stesso trattamento vale per i ministri.

Sarà Palazzo Chigi ad autocertificare l’impedimento. "Ove la presidenza del Consiglio dei ministri – recita il testo – attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi". Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio. La legge si applica anche "ai processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, alla data della entrata in vigore della legge".