Zivko Vujadinovic, finale di partita

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Zivko Vujadinovic, finale di partita

Zivko Vujadinovic, finale di partita

06 Marzo 2008

Nonostante a separare i due lembi di terra ci sia
solo un fazzoletto di mare, Zivko Vujadinovic, giovane calciatore montenegrino,
non immaginava che la più controversa traversia giudiziaria della sua esistenza
l’avrebbe affrontata non nella sua patria martoriata, ma nella democraticissima
Italia, culla del diritto e delle garanzie giurisdizionali. E invece è solo in
questi giorni che il Csm, con deliberazione unanime, ha deciso che siano gli
organismi disciplinari della magistratura a ricostruire la complessa vicenda
che lo riguarda.

La storia ha inizio la notte del 7 luglio dello
scorso anno quando Zivko, appena giunto dal Montenegro al porto di Bari, viene
arrestato dalla Polizia di Frontiera “in esecuzione – si legge nel verbale – al
mandato di arresto per estradizione”, con l’accusa di traffico di sostanze
stupefacenti. Del mandato, gli agenti apprendono a seguito di una consultazione
dello SDI (“Sistema di indagine”), banca dati interforze collegata al “Sistema
informativo Schengen” situato a Strasburgo. Il “cervellone” si limita a fornire
un codice alfanumerico, senza alcuna ulteriore indicazione. Tantomeno di
contenuto, che al momento dell’arresto, comunque, non risultava formalmente
comunicato. Ma tanto basta a far scattare le manette.

In carcere, il calciatore ci resta per cinque mesi. A
dicembre 2007 gli vengono concessi gli arresti domiciliari, che Zivko trascorre
in casa di Sergio Fois, ex membro dell’organo di autogoverno della magistratura
e agguerrito costituzionalista che ha sposato la causa e ha deciso di farne un
emblema della problematica convivenza tra sicurezza e diritti civili in una
Europa in cui i confini fra le nazioni si fanno ogni giorni più permeabili. Ma
nei cinque mesi che trascorrono tra l’arresto e il trasferimento in casa Fois del
giovane montenegrino, che si è sempre dichiarato vittima di una persecuzione
politica, accade qualcosa che merita d’essere raccontato, perché è proprio da
qui che hanno origine le vicissitudini successive.

Fino a ottobre 2007, infatti – come lo stesso Csm ha
accertato – a giustificazione della misura restrittiva inflitta al calciatore
vi era solo un codice alfanumerico, indicato nel verbale della Polizia di
Frontiera e, sostiene Fois, addirittura inesatto. Solo il 24 ottobre la Procura
generale presso la Corte d’Appello di Bari riceve la sentenza di condanna ad un
anno di reclusione emessa in Serbia (non nel Montenegro) e “per giunta – scrive
il Csm – priva di alcune parti indispensabili”. I dettagli ce li rivela la
Corte d’Appello di Bari, che pochi giorni dopo l’Epifania, sconfessando
duramente quanto compiuto fino a quel momento, ha rigettato la richiesta
d’estradizione di Vujadinovic e ordinato la sua immediata scarcerazione,
paventando che la sentenza di condanna emessa a suo carico dalla magistratura serba
e posta a base della richiesta d’estradizione potesse contenere “disposizioni
contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato”.

Scrive la Corte d’Appello: “La competente autorità
giudiziaria serba ha trasmesso in copia autentica solo una parte del testo
della (…) sentenza, sul presupposto (…) che le pagine da 19 a metà di pagina 27
sarebbero ‘non necessarie’. Orbene, la Corte rileva che è necessario che la
competente autorità giudiziaria serba precisi, quanto meno, le ragioni per cui
sussista l’irrilevanza della trasmissione, o comunque invii il testo completo
del provvedimento giurisdizionale in questione”. Tanto più che a Zivko la
sentenza serba fa riferimento solo a pagina 19, “laddove si precisano soltanto
i fatti per cui è intervenuta condanna senza alcuna specificazione circa le
fonti di prova poste a fondamento dell’assunto accusatorio”. Non solo: qualche
riga più avanti, i giudici serbi estensori della sentenza specificano che la
posizione di Vujadinovic sarebbe stata esaminata compiutamente nel paragrafo
4,9 che – caso strano – in Italia non è mai arrivato poiché compreso nella
parte definita “non necessaria”.

Ora Zivko è un uomo libero. Ma la sua sconcertante
vicenda non finirà con la sua scarcerazione. Non solo a causa della decisione
del Consiglio superiore della magistratura, che ha investito della questione
gli organismi titolari dell’azione disciplinare per le valutazioni del caso. Ma
anche a seguito di un’interpellanza del senatore di Forza Italia Gaetano
Quagliariello, che a proposito della trasmissione della richiesta di
estradizione ha ipotizzato addirittura l’ipotesi di un “falso ideologico” a
causa di una strana sovrapposizione di date sui relativi fax, e ai ministri
competenti ha chiesto di ricostruire quanto accaduto “con evidente pregiudizio
dei diritti del cittadino montenegrino ed altrettanto evidente pregiudizio
dell’identità di Stato democratico dell’Italia”.

E, soprattutto, perché presso la Corte europea dei
Diritti dell’uomo giace un esposto firmato da Vujadinovic e Fois, che
ripercorre i fatti con dovizia di particolari, rivelando – tra l’altro – che
nei tre anni intercorsi tra la sentenza di condanna della magistratura serba
(datata 2004) e l’arresto del calciatore, nessuno aveva mai messo in
discussione il suo legale ingresso dalla Serbia alla Grecia, al Montenegro, e
due volte in Italia, fra il 2006 e il 2007. Nessuno, né la Polizia di Frontiera
né altre autorità, avevano mai avuto nulla da ridire. Addirittura, agli inizi
dello scorso anno Zivko aveva ottenuto dall’ambasciata inglese in Grecia il
visto d’ingresso in Gran Bretagna. Eppure, la sentenza era già stata emessa da
tre anni.