Csm contro la Costituzione: il suo parere non interessa al Parlamento

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Csm contro la Costituzione: il suo parere non interessa al Parlamento

23 Giugno 2008

Il Consiglio superiore della magistratura torna protagonista sulla scena istituzionale. E lo fa provando a fare una cosa – il parere, non richiesto, sulle leggi da approvare in Parlamento – che costituzionalmente non gli compete fare. Se lo fa, a dispetto della lettera della Costituzione, è perché vorrebbe tornare ad assumere un ruolo di organo di indirizzo politico-giudiziario, che è in contrasto con il disegno e l’assetto costituzionale. Quali sono i confini costituzionali del Consiglio superiore della magistratura? Ovvero, entro quale perimetro della Costituzione deve poter esercitare le sue funzioni quello che, impropriamente, viene chiamato l’organo di autogoverno della magistratura?

L’argomento non è nuovo: ci sono non solo numerosi studi della dottrina costituzionalistica ma anche un’intera vicenda istituzionale, che vide protagonista l’allora Presidente della Repubblica (e quindi del Csm) Cossiga contrapporsi a una parte del Csm (prevalentemente quella togata) proprio sulle competenze costituzionali dell’organo, e poi, a cascata, sulla predisposizione dell’ordine giorno e sulla figura del Presidente non solo formale ma anche sostanziale.

Innanzitutto, l’equivoco sul ruolo che deve esercitare il Csm nasce dalla definizione dello stesso: organo di rilievo costituzionale? O, addirittura, di indirizzo costituzionale per quanto attiene alla magistratura? Utilizzare queste formule, come pure è stato fatto e si continua a fare, vuol dire fornire al Csm uno spazio, e quindi un ruolo, che inevitabilmente finisce col tracimare costituzionalmente e connotarsi politicamente. Il Csm è organo di alta, anzi altissima amministrazione. Questa è la definizione giuridicamente corretta, e per nulla riduttiva: essa deriva dal fatto che al Csm è stato conferito dalla Costituzione un complesso di funzioni la cui natura amministrativa è indiscutibile, in quanto dotato delle sole competenze tassativamente indicate dalla Costituzione e dalle leggi attuative. E cioè, come recita l’art. 105 cost.: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Questo, e soltanto questo, è quanto dice la Costituzione a proposito delle funzioni del Csm. Se poi la prassi ha finito con l’attribuire al Csm poteri che non gli spettano, allora vuol dire che è stata scavalcata la Costituzione. E si può aggiungere che vi è stata una prassi incostituzionale. 

Vincolando il Csm alla lettera dell’art. 105 cost. e della legge istitutiva dell’organo, e quindi garantendo il suo intervento all’esercizio delle attribuzioni amministrative espressamente affidategli, non c’è davvero spazio per iniziative nei confronti di leggi varate o, addirittura, che sono ancora all’esame del parlamento. Come nel caso, di questi giorni, del parere che il Csm avrebbe voluto esprimere su di una norma che dovrebbe essere inserita nel decreto legge sulla sicurezza. A ragione di tale comportamento, si invoca la legge istitutiva del Csm del 1958, in particolare l’art. 10, comma cinque, laddove prevede che “[il Csm] dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie”. 

Chiariamo subito un punto: il parere lo si dà solo se richiesto, e quindi nel caso in cui il Ministro abbia fatto espressa e formale domanda di consulenza al Csm. Non c’è motivo, infatti, di dare un parere al Ministro se questi non lo ha chiesto. E poi, si può anche ritenere che questa norma sulla (presunta) consulenza sia incostituzionale, proprio perché finisce con l’attribuire al Csm un potere non previsto dalla Costituzione né tantomeno a essa riconducibile. Non è una tesi preregrina: la sosteneva autorevolmente Enzo Caianiello, il quale così scriveva: “Già la legge istitutiva del Csm, nell’attribuirgli anche qualche funzione consultiva, è incostituzionale, essendo le sue attribuzioni tassativamente scolpite nella Costituzione, dato che questa ubi non dixit non voluit” (cfr. “Istituzioni e liberalismo”, 2005, p. 56).