Ora anche lo stalking è reato. Ma qualcuno sa davvero di che parliamo?
29 Gennaio 2009
In questo periodo di crisi ed incertezza, finalmente una buona notizia! Tra qualche mese gli italiani (e le italiane) saranno liberati dalle molestie poste in essere da mariti gelosi, ex mariti ed ex fidanzati, ammiratori insistenti o semplicemente balordi. Grazie all’iniziativa del bel ministro Carfagna e di parlamentari di tutti i gruppi politici, nella giornata di oggi l’Aula della Camera ha approvato la legge destinata ad introdurre il reato di “stalking” o, meglio, di “atti persecutori”. In Parlamento si è registrata la convergenza di tutti i gruppi e questa, in una fase di bipolarismo “muscolare”, potrebbe essere una seconda buona notizia.
In realtà, l’entusiasmo iniziale rischia di svanire se proviamo ad addentrarci nel testo della proposta di legge in discussione. Cominciamo dalla stessa definizione del nuovo reato: compie reato “chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare in perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto di persona legata da relazione affettiva ovvero costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”. E’ principio fondamentale di uno stato di diritto quello che vuole che le norme penali siano caratterizzate da una descrizione della condotta criminosa quanto più oggettiva e precisa, in modo da ridurre al minimo gli spazi di valutazione discrezionale nella concreta individuazione dei fatti penalmente rilevanti. Nel caso del nuovo reato figurano categorie come “stato di ansia”, “relazione affettiva”, “scelte o abitudini di vita” che più che al diritto sembrano appartenere al campo della psicologia o della sociologia. La stessa definizione “molestare” appare del tutto evanescente. Prendiamo a caso alcune definizioni tratte dai principali dizionari della lingua italiana: “molestare ovvero recare molestia, fastidio, disagio che incomoda ed irrita” “dare fastidio, importunare, infastidire, disturbare”. Ancora più inquietante è la situazione se prendiamo il dizionario Zingarelli dei sinonimi e dei contrari: “molestare = infastidire, importunare, disturbare, seccare, scocciare, annoiare, perseguitare, vessare, maltrattare”.
Naturalmente, constatare il carattere del tutto generico ed impreciso della definizione del nuovo reato non implica affatto che non vi rientrino condotte che appaiono meritevoli di sanzione penale. Il problema è che – per come è definito – il reato di stalking rischia di colpire anche condotte che forse sono socialmente riprovevoli, che testimoniano di una grave maleducazione, e che tutti noi vorremmo non dover subire, ma che forse appare eccessivo sanzionare con il carcere.
Del resto a ben vedere i casi di stalking effettivamente meritevoli di sanzione penale rientrano già oggi in altre fattispecie del codice penale – la molestia (art. 660 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.) definite in modo assai più coerente e rigoroso.
Perplessità suscitano anche le scelte sull’entità delle sanzioni previste per il reato di stalking – sino a quattro anni di reclusione che possono significativamente salire nel caso di circostanze aggravanti – che sono sproporzionate rispetto alle sanzioni oggi previste per i reati analoghi o per reati che presentano una gravità intrinsecamente maggiore (percosse, lesioni personali volontarie, abbandono di minori, omissione di soccorso, …).
Ad un’analisi attenta, la nuova figura di reato risulta inutile (perché colpisce condotte già sanzionate penalmente), sproporzionata (perché le sanzioni non appaiono coordinate con quelle previste per figure affini) e dannosa (perché traduce in norma penale valutazioni di carattere psicologico, morale o di semplice buona educazione). Il reato di stalking sembra inscriversi perfettamente in quella tendenza degenerativa degli ultimi decenni che potremmo definire il “diritto penale dell’annuncio”. Di fronte ad un problema sociale al quale è difficile dare risposte efficaci, il Parlamento ed il Governo non trovano nulla di meglio da fare che inventarsi un reato speciale, che servirà forse ad occupare le pagine dei giornali per qualche giorno ma che non riuscirà certo ad aggredire il fenomeno. L’obiettivo in questi casi è al massimo quello di trasmettere alla società un “segnale pedagogico”: segnalare il disvalore sociale di certe condotte sperando che ciò contribuisca ad educare il popolo bue.
Ormai pochi ricordano che lo slogan dei liberali, garantisti e progressisti, di fine ottocento – di fronte alla cappa oppressiva dello stato di polizia allora in auge – era “reprimere e non prevenire” le condotte antisociali. Oggi la dominante cultura liberal ha sovvertito il principio e la società contemporanea è sempre di più … una società fondata sulla prevenzione!
