Senza lodo Alfano il premier deve chiedere il permesso di fare il premier

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Senza lodo Alfano il premier deve chiedere il permesso di fare il premier

17 Novembre 2009

Il Tribunale di Milano ha rinviato a gennaio il processo Mediaset a carico di Silvio Berlusconi per consentirgli adempiere ai suoi doveri istituzionali. Ha quindi respinto la richiesta del pubblico ministero Fabio De Pasquale di iniziarlo ora, nonostante il premier avesse fatto presente la sua necessità di partecipare al Forum internazionale della Fao, in corso a Roma con la presenza di 400 delegati provenienti da tutte le parti del pianeta e che ha come tema “la fame nel mondo”.

Il vertice internazionale è reso drammatico dal fatto che il direttore generale della Fao Jaques Dijouf ha dichiarato che un miliardo di persone al mondo sono attualmente sotto alimentate e rischiano la morte per inedia e dal fatto che per sottolineare l’urgenza che ci si occupi di questo problema –  chiaramente aggravato dalla crisi economica mondiale –  egli ha iniziato un digiuno simbolico di un giorno e ha chiesto ad altri rappresentanti dei poteri pubblici di farlo. Vi ha aderito il sindaco di Roma Gianni Alemanno con un gesto nobile che induce a considerare con attenzione le sue tesi al riguardo benché non del tutto convincenti in quanto ostili alla industrializzazione dell’agricoltura, che è invece necessaria per risolvere il problema della scarsa efficienza agricola dei paesi in via di sviluppo.

Sembra chiaro che Silvio Berlusconi non possa esimersi dal partecipare a questi lavori e che debba riflettere sulle tesi da svolgere nel suo intervento, che coinvolge la responsabilità del governo italiano e che si collega idealmente ai lavori del G8 dell’Aquila in cui erano stati decisi stanziamenti e iniziative a favore dei paesi in via di sviluppo.

Per il PM Fabio de Pasquale, il premier avrebbe potuto partecipare di mattina al processo che lo vede imputato a Milano e poi recarsi nel pomeriggio alla Fao, così come potrebbe fare un direttore di banca che va a Roma in giornata per discutere con gli uffici romani sulle pratiche di comune interesse. Ma con quale autorevolezza e stato d’animo un premier si sarebbe potuto presentare a 400 delegati esordendo con un “scusate se non sono venuto stamattina, ero in tribunale ove mi stanno processando”? Fabio De Pasquale è lo stesso Pm che ha portato alla Corte Costituzionale il Lodo Alfano – sostenendone la incostituzionalità – e sin qui ciò rientrava nei suoi poteri e nelle sue funzioni. Ma ha anche definito quella legge come criminogena. E questo è un doppio, gratuito insulto. Infatti è un insulto per le commissioni giustizia della Camera e del Senato e per i due rami del parlamento che avrebbero approvato una legge che genera crimini. Ed è un insulto alla Francia che ha una legge di tale natura.

Il Pm in questione ha anche aggiunto una amenità, per avvalorare la sua tesi: ossia che, godendo di questa impunità, le alte cariche pubbliche potrebbero in futuro essere indotte a commettere crimini. Ora, se egli si riferiva a Presidenti della Repubblica, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale che godevano della moratoria ai loro processi penali nel periodo della carica, non si è reso conto che sarebbero stati molto imprudenti se avessero pensato che conveniva loro commetter reati, godendo di una temporanea immunità. Ciò in quanto la moratoria dei processi sarebbe terminata allo spirare della loro carica. Se egli si riferiva agli aspiranti a tali cariche, non s’è ricordato che storicamente è vero l’opposto: in Italia per ostacolare le carriere politiche si sono escogitate le incriminazioni. Una intera classe politica è stata messa fuori gioco con la tesi che chi avesse ricevuto un avviso di garanzia non poteva aspirare alla candidatura alle cariche pubbliche elettive.

L’immunità parlamentare, che è stata abrogata nei primi anni novanta del secolo scorso non era una invenzione del sistema dei partiti che hanno scritto la Costituzione repubblicana per dare un privilegio alla classe politica. Era un retaggio delle conquiste dei partiti di sinistra dell’ottocento che avevano lottato per ottenerla per difendere i loro rappresentanti popolari da azioni repressive per via giudiziaria. E consentire alle alte cariche dello stato di adempiere alle proprie funzioni pubbliche senza interferenza del potere giudiziario per tutto il corso del loro mandato non è criminogeno, corrisponde al principio della divisione e dell’equilibrio dei poteri proprio dello strato di diritto liberale. Ma De Pasquale non poteva non sostenere la sua tesi circa il fatto che Berlusconi si potesse presentasse di pomeriggio anziché di mattina al forum della Fao perché se non lo avesse fatto avrebbe contraddetto le tesi addotta da lui stesso nel ricorso alla Corte Costituzionale contro il Lodo Alfano.

Il tribunale di Milano concedendo la proroga al 18 gennaio del 2010 riconosce implicitamente che il lodo Alfano aveva un fondamento nella peculiarità dei compiti del premier, la quale emerge in modo particolare in questo periodo di crisi mondiale ma è fisiologica alla realtà della globalizzazione. Il premier al forum della Fao non ci va solo per fare il suo intervento e per seguirne i lavori in relazione allo specifico ordine del giorno. Ci va anche allo scopo di incontrare i leader degli altri stati e discutere con loro dei problemi economici e politici di comune interesse.

Per altro, la via della adozione di un nuovo lodo Alfano mediante modifica della costituzione secondo il suggerimento implicito nella sentenza avversa della Corte Costituzionale, richiede tempo e quindi vi è l’esigenza di risolvere, per altra via, se possibile, i problemi che sono stati così lasciati palesemente insoluti. Anche la soluzione del ritorno alla immunità per tutti i parlamentari comporta una riforma costituzionale. E ciò perché la norma che la dettava e che è stata abrogata era una norma costituzionale.

La soluzione dell’abbreviamento della durata dei processi costituisce, invece, un modo per risolvere i problemi in questione senza dovere fare ricorso a una modifica della costituzione e senza che ciò configuri un provvedimento ad personam. Ciò per due fondamentali ragioni. La prima è che una normativa di questo genere ci viene suggerita dall’Unione europea per porre rimedio a una stortura della attuale situazione italiana. La seconda è che la sinistra tramite l’onorevole Finocchiaro aveva formulato un progetto di legge di questa natura, che aveva una maggiore portata di quello di quello attuale presentato dai parlamentari della maggioranza. L’attuale testo non stabilisce alcun vincolo di durata della fase antecedente all’inizio del processo mentre quello Finocchiaro poneva il vincolo di una durata massima anche per la fase preliminare. Esso riguardava tutti i gradi di giudizio e non solo quello di primo grado, non si limitava agli incensurati, e si riferiva a tutti i reati non solo a quelli meno gravi. La tesi per cui vi sarebbe una disuguaglianza di trattamento ingiustificata in quanto il termine di durata massima riguarda solo il primo grado non ha valore di fronte al fatto che, in effetti, nel primo grado vi è la possibilità di ritardare l’inizio del processo non essendovi vincoli di durata per la fase preliminare. Il primo grado e quelli successivi, dato ciò, non sono simili e quindi non si può addurre la diversità di trattamento come violazione del principio di eguaglianza.

Anche l’argomento che la limitazione del vincolo di durata ai soli incensurati costituirebbe una violazione del principio di eguaglianza non ha pregio. Ciò in quanto tutto il sistema sanzionatorio vigente discrimina gli incensurati rispetto ai non incensurati, mediante le attenuanti e le aggravanti. E’ vero che ciò riguarda le pene e non la durata dei procedimenti, ma è anche vero che l’abbreviazione delle pene massime per gli incensurati mediante le attenuanti generiche dà luogo anche a una riduzione dei termini di prescrizione.

Si può invece argomentare che costituisce un’ingiustificabile discriminazione il fatto che il nuovo progetto di legge escluda il reato di immigrazione clandestina dal vincolo di una durata massima del processo di primo grado. Infatti esso non è più grave, dal punto di vista delle sanzioni, di altri reati, per cui tale vincolo di durata del processo si applicherebbe. Tuttavia, a ben guardare, se questo reato consiste non solo nell’avere passato illegalmente la frontiera ma nel soggiornare illegalmente in Italia dopo averla passata illegalmente (cioè se è un reato continuato) la discriminazione si giustifica pienamente. Infatti facendo estinguere il reato per la decorrenza di un termine si proscioglierebbe dal reato una persona che, essendo in Italia, senza esservi entrata legalmente, sta continuando a commetterlo. Forse bisognerebbe chiarire che il vincolo del termine per la durata del processo non vale per il reato di immigrazione clandestina quando la persona che viene giudicata  si trova ancora sul territorio nazionale mentre tale vincolo si applica se essa al momento dell’inizio del processo era all’estero e vi è rimasta.

Ritengo però che il vero ostacolo alla norma sulla durata dei processi sia di natura pratica. Essa comporta un aumento di efficienza del personale giudiziario di ogni genere, da quello addetto ai servizi per il funzionamento degli uffici ai segretari e cancellieri fino ai magistrati. Nessuna organizzazione pubblica desidera essere costretta a lavorare di più per la stessa retribuzione, anche se ciò non comporta un aggravio maggiore di quello normale nel settore privato. Inoltre, dato che nell’attuale organizzazione della magistratura i capi ufficio hanno un limitato potere gerarchico, essi potrebbero trovarsi in difficoltà nel far rispettare i nuovi termini. Ciò potrebbe comportare una loro richiesta di maggiori poteri sugli uffici da loro dipendenti. E ciò non è certamente gradito da parte di chi è abituato all’attuale sistema, lontano anni luce da quello vigente nella magistratura piemontese che ha contraddistinto la magistratura italiana per quasi un secolo dall’inizio del Regno di Italia.