Lodo Alfano, Pdl e Lega presentano il Ddl Costituzionale

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Lodo Alfano, Pdl e Lega presentano il Ddl Costituzionale

12 Maggio 2010

Il gruppo parlamentare del Popolo della Libertà al Senato ha presentato un disegno di legge costituzionale recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

L’ombrello costituzionale del Lodo Alfano torna quindi ad aprirsi sulle cariche dello Stato e sui ministri, per i processi in corso, ma non più sui presidenti dei due rami del Parlamento. È quanto prevede il ddl presentato oggi formalmente della maggioranza che, su questo punto specifico, risponde a una delle osservazioni della Corte Costituzionale.

Il provvedimento si compone sostanzialmente di due articoli (il terzo dispone l’entrata in vigore della legge dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Prevede che l’autorità giudiziaria che eserciti l’azione penale nei confronti del presidente della Repubblica, anche in relazione a fatti antecedenti all’assunzione della carica, deve darne immediata comunicazione al Senato. Entro novanta giorni dalla comunicazione, il Parlamento, in seduta comune, può disporre la sospensione del processo fino al termine del mandato. La proposta di legge, fino a qualche giorno fa, recava soltanto le firme dei presidenti del gruppo Pdl al Senato Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello. In seguito si sono aggiunte quelle del capogruppo della Lega Nord Federico Bricolo, di Roberto Centaro e di Domenico Benedetti Valentini.

Previste anche procedure analoghe per il presidente del Consiglio e i ministri, con la differenza che a decidere sulla continuazione del processo non sarà il Parlamento in seduta comune bensì la Camera di appartenenza del singolo ministro. La competenza è in capo al Senato se si tratta di un ministro tecnico. In tutti i casi la sospensione del processo vale per l’intera durata del mandato.

La sospensione del processo non comporta la sospensione del procedimento giudiziario e dunque rimane intatta, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità per il giudice di acquisire le prove non rinviabili.

In caso di sospensione del processo, non si applica la disposizione del comma 3 dell’art. 75 del Codice di procedura penale in base al quale se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado "il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge". In questo caso inoltre vengono dimezzati i termini per comparire (da 90 giorni a 45).