Il pericolo non è la riforma della giustizia ma lo strapotere dei PM

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Il pericolo non è la riforma della giustizia ma lo strapotere dei PM

Il pericolo non è la riforma della giustizia ma lo strapotere dei PM

22 Giugno 2011

Alla riforma costituzionale della giustizia approvata dal governo lo scorso 10 marzo si addebitano intenti punitivi, o comunque limitativi, dello stra-potere del pubblico ministero. Si tratta, del resto, di curare una patologia che, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, non ha eguali nelle democrazie occidentali. La patologia si mostra da quasi un quarto di secolo in Italia: libertà di iscrizione (nei tempi e nei soggetti) nei registri delle notizie di reato; possibilità di procedere anche se "incompetente" e idoneità a cercare comunque le prove; ampia ed insindacabile discrezionalità nella qualificazione del fatto, nei tempi, nei costi, negli sviluppi delle indagini.

Secondo Giorgio Spangher, ordinario di procedura penale a "La Sapienza", se non di "priapismo", di "gigantismo" del pubblico ministero si deve a buon diritto parlare. Tale gigantismo, cresciuto e pasciuto assai spesso contra legem, può farsi risalire all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale alla metà degli anni ottanta ed all’interminabile ping-pong tra Parlamento e Corte Costituzionale che ne è seguito. Anche per questo bisogna oggi ancorare in Costituzione l’obbligatorietà dell’azione penale ai "criteri stabiliti dalla legge". Altrimenti si radicherebbe un modello di obbligatorietà dell’azione penale rimesso interamente all’arbitrio del singolo pubblico ministero.

Sono riflessioni ricavabili da un bel libro (Riformare la Giustizia non è reato, Fondazione Magna-Carta, 2011) che Cristiana Vivenzio e Roberto Santoro hanno curato a conclusione di un confronto fra giuristi di varia sensibilità ed il ministro Angelino Alfano. Era stato proprio il codice del 1988 a segnare per la prima volta, dopo un’esperienza secolare che va dalla prima legge processuale dell’Italia unita del 1865 al codice Rocco la netta separazione dei ruoli di accusa e di giudizio. Si era poi approdati al"giusto processo" e il nuovo articolo 111 della Costituzione lo avevano votato insieme centro-destra e centro-sinistra.

Per molti versi la riforma costituzionale presentata da Alfano rappresenta la terza fase di un percorso riformatore avviatosi nel 1988. Come si fa a non comprendere che la separazione delle carriere tra inquirenti e giudici completerebbe l’edificio del processo accusatorio? Ma davvero il centro-sinistra ha deciso di consegnare se stesso e la propria storia a quei pubblici ministeri arrivati in Parlamento con tanta arroganza e nessuna umiltà? "Quanto più nitidi – osserva opportunamente Ennio Amodio, presidente dell’Associazione Giandomenico Pisapia – sono i contorni qualitativi da parte di chi accusa, tanto più sicura e inossidabile è l’imparzialità dell’organo giurisdizionale".

Si invoca spesso la cosiddetta cultura della giurisdizione. Ma non in buona fede: quasi come bardatura corporativa e con l’aspirazione a vedere il giudice trasformato in custode delle esigenze di difesa sociale. Proprio ad Amodio e alla sua Associazione si deve la scelta irrinunciabile di un modello accusatorio volto a conquistare la pienezza della giurisdizione sempre "come istituzione di garanzia avulsa da ogni impegno di difesa della società dal delitto".

Sono valori e procedure di liberalismo che Riformare la Giustizia non è reato ripropone con efficacia. Lo spirito è assai meno conservatore di quanto non si cerchi di farlo apparire. Da chi? Dalle piccinerie del "gigantismo".