Covid-19 – infortunio sul lavoro, l’Inail chiarisce, ma non abbastanza

Banner Occidentale
Banner Occidentale
Dona oggi

Fai una donazione!

Gli articoli dell’Occidentale sono liberi perché vogliamo che li leggano tante persone. Ma scriverli, verificarli e pubblicarli ha un costo. Se hai a cuore un’informazione approfondita e accurata puoi darci una mano facendo una libera donazione da sostenitore online. Più saranno le donazioni verso l’Occidentale, più reportage e commenti potremo pubblicare.

Covid-19 – infortunio sul lavoro, l’Inail chiarisce, ma non abbastanza

Covid-19 – infortunio sul lavoro, l’Inail chiarisce, ma non abbastanza

17 Maggio 2020

Chiarezza è fatta. Avevamo chiesto più volte e a gran voce una specifica in merito all’equiparazione del contagio da Covid-19 avvenuto “in occasione di lavoro”, così come previsto dall’art. 42 del decreto CuraItalia, ad un infortunio sul lavoro. Norma che di fatto attribuiva al datore di lavoro una responsabilità penale in caso di contagio in azienda, nonostante non sia ancora possibile stabilire con esattezza luogo e momento esatto del contagio da Coronavirus.

Ebbene l’Inail in una nota ha precisato che “l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro”. Questo significa che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.
“È utile precisare – si legge nella nota – che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Questo perché “si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico – conclude l’Inail – rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

In pratica quello che avevamo provato a spiegare da tempo: paga il datore di lavoro a cui viene accertata una colpa o un dolo in materia di sicurezza sul lavoro e la responsabilità penale e civile non scatta automaticamente in caso di contagio che ad oggi – lo ribadiamo – è impossibile da tracciare in modo definito.

Dunque questa battaglia sembra vinta e, se per un verso il comunicato dall’Inail, fa tirare un mezzo sospiro di sollievo ai datori di lavoro, dall’altro bisognerà continuare a monitorare per capire come tutto questo si tradurrà nei fatti. Qualche dubbio infatti permane. Se di fatto resta comunque aperta la possibilità di accertare il rispetto dei sistemi di sicurezza in tribunale, con tutti i limiti del caso che abbiamo già accennato, se non siamo punto e a capo, poco ci manca. Basterebbe infatti prevedere un nulla osta preventivo sul rispetto dei protocolli di sicurezza per sollevare così l’imprenditore da possibili denunce. Si chiede troppo? Vedremo cosa risponderanno in merito dalle parti di Palazzo Chigi…