A quale condizione il MES è senza condizioni

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A quale condizione il MES è senza condizioni

A quale condizione il MES è senza condizioni

28 Aprile 2020

Sul MES e sul suo utilizzo questo giornale ha fin qui assunto una posizione chiara: all’Italia non conviene, non ragioni ideologiche ma perché le condizioni fissate dal trattato (e che non possono essere cambiate da un regolamento) rischiano di farci pagare l’uovo di oggi con due galline in un domani assai prossimo. Claudio Togna, collaboratore apprezzato del giornale, ci ha fatto giungere un articolo che tratta con finezza di tecnica giuridica nel quale sostiene che la condizione da noi temuta potrebbe essere ovviata facendo valere “la clausola di hardship”: quella per la quale al mutare delle condizioni esterne muta anche il contenuto di un contratto e persino di un trattato. E poiché il MES non è stato pensato per una pandemia che ha simmetricamente colpito i sottoscrittori del trattato, molte delle sue condizionali potrebbero non esser poste in atto. Pubblichiamo il contributo come importante integrazione del dibattito. Ci permettiamo una chiosa: da tempo in seno all’Unione i rapporti di forza hanno soppiantato il senso della comunità di destino. E’ sempre più difficile far valere radici e principi, figuriamoci una clausola… Siamo certi che Machiavelli, al quale Togna pur si richiama, sarebbe d’accordo con noi (La Redazione).

Il dilemma sull’utilizzo del MES (fondo salva stati) deve essere sgombrato da una pregiudiziale quella del destino personale e politico di Giuseppi.
Per il quale il trasformarsi in “homo sacer” nel senso di Agamben e cioè di “capro espiatorio” non è una profezia ma una certezza. Dovuta alla totale inadeguatezza del soggetto ed al timore delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione (in particolare Lega e Fratelli d’Italia) di farlo cadere ora e di trovarsi a dover governare macerie istituzionali, sanitarie ed economiche.
Ma l’attendismo rischia di stritolare il paese in una spirale di recessione economica aggravata dalla impossibilità di azzerare la pandemia sanitaria “strutturale” con conseguenze drammatiche per tutti. E non vi è calcolo politico che possa eliminarla. Meglio ragionare, prendendo a prestito da Machiavelli quella bellissima espressione della “realtà effettuale” e cioè dell’esame fattuale delle situazioni viste nella cruda nudità del “sein” senza gli abiti dell’ideologia politica o della fede.
E la realtà effettuale del momento ci rende un’Italia che sta morendo, ingloriosamente, per soldi e le soluzioni operative, purtroppo, non possono essere fondate sull’etica ma su delle tecniche finanziarie scelte in quanto efficaci per lo scopo che ci si è prefissi e che misurano la propria adeguatezza sulla propria efficacia.

E, sul punto, la tecnica giuridica soppianta la religione. Morti gli dei del politeismo cui si riferiva la colpa tragica, e morto il Dio cristiano, cui si riferiva il peccato da espiare nel regno divino, rimane soltanto il Dio denaro che pretende semplicemente la restituzione dei soldi di cui ci siamo indebitati e di cui risultiamo creditori fin dalla nostra nascita a livello sia concreto che esistenziale. E in questi giorni più cresce l’indebitamento dei singoli stati più si rafforza quel senso di diretta relazione tra uomo e denaro che fa dell’esistenza umana un problema essenziale di denaro e debito pubblico. L’utilizzo dei fondi del MES deve quindi essere esaminato, nella sua necessità, con la logica di chi del denaro ha bisogno. Subito.

Come brillantemente sostenuto dal Professor Sapelli, su questa rivista, il MES risulta un “ircocervo giuridico” strutturato sulla compenetrazione di norme internazionali tra stati e di accordi di diritto commerciale privato: lex mercatoria. Si tratta quindi di un “contratto tecnico”. E se il diritto è strumentale per coloro che creano ed impongono il contratto tecnico va rilevato che alla base del contratto stesso debba esserci un calcolo di convenienza (come sostenuto da Catania in “Metamorfosi del diritto”). Tale rappresentazione degli accordi tra stati privilegia l’immagine “mediativa del diritto” intesa a regolare transazioni volontarie e pacifiche basandosi su credenziali e su accordi fiduciari in un clima in cui quel brutale sconto per la vita immaginato da Hobbes sia scomparso. Ma anche in tali accordi, nella loro “eticità fattuale” in cui la normatività è divenuta costitutiva dei soggetti che la assumono regolando su di essi la propria vita sono presenti il potere e l’influenza e la separazione da chi, in fatto, comanda e chi, mal volentieri, a forza, obbedisce o con la forza è sanzionato. Ma la lex mercatoria influisce sul rapporto di forza o di effettività (che ogni singolo stato arroga a se stesso) attraverso un processo di interazione nel quale, mutando gli interessi, muta anche il modo di perseguirli.

Il modo di affrontare le questioni economiche conseguenti ad eventi imponderabili a livello mondiale che colpiscono le attività produttive e distributive rende poco rilevante il monopolio statale della coercizione fisica e l’uso della forza valorizzando, in sua vece, la trattativa, la compensazione e, come sanzione, la minaccia di esclusione dai benefici della cooperazione. Evidentemente anche questi accordi multilaterali di tipo internazionale commerciale presuppongono una forma opaca, e perciò forse anche più insidiosa, di coercizione. Vi si indovinano tratti meno palesi ma egualmente costrittivi di dominio, di esclusione. Ciascuno stato firmatario del MES, quale transazione giuridica, lo fa con “autonomia negoziale”: ciascuno stato si dichiara dal punto di vista formale libero di aderire o di rifiutare. La sua eventuale forza di resistenza alle asimmetrie di contratto (in particolare le condizionalità) si manifestano in duplice forma:
– nella possibilità di paralizzare le condizionalità, introdotte in base alla lex mercatoria, con l’opposizione di principi ricavati dalla prassi giuridicizzata della stessa lex mercatoria;
– di aggregarsi con altre forze aventi interessi simili per accedere e far valere, nella veste di accresciute entità giuridico-economico-statali, ad una condizione di maggior forza contrattuale per far valere i principi oppositivi alle condizionalità ritenute pregiudizievoli.
L’intepretazione del MES solo come rapporto tra stati, amputandone la strutturale componente di lex mercatoria, delineerebbe un quadro che, nella concretezza delle relazioni reali e fenomeniche, risulterebbe un processo politico economico giuridico semplicemente non democratico con posizioni fortemente diseguali di potere.
La componente di “lex mercatoria” presente nel MES si presenta quindi come in grado di assicurare, attraverso l’utilizzo di principi di natura utilitaristica, il rendere poco conveniente il conflitto tra stati, anche quando ve ne sarebbe ragione: segno della capacità del diritto commerciale, inteso come governance ed organizzazione, di autoregolarsi, autocorreggersi ed adattarsi fattualmente alla realtà che è chiamato a regolare. Con sganciamento di questo diritto mercatorio, di questa prassi di relazioni internazionali, trasnazionali e global locali dal retorico e sempre reiterato richiamo alla “forza”. Nel diritto mercatorio internazionale vi è già il correttivo alle asimmetrie individuali tra firmatari in ordine alle conseguenze di un evento pregiudizievole simmetrico quanto all’oggettivizzazione: ed è il cosiddetto principio di “hardship” (peraltro già evidenziato dall’On. Biancofiore).
Il nucleo fondamentale dell’hardship è costituito dalla verificazione di eventi che modifichino talmente l’equilibrio economico dell’assetto negoziale da renderlo estremamente oneroso per una delle parti, senza tuttavia causare l’impossibilità della prestazione. I requisiti fondamentali dell’hardship sono assai simili a quelli che integrano la fattispecie della force majeure (impossibility o frustration in common law).
La differenza principale sta nel fatto che l’hardship prevede un’alterazione sostanziale dell’assetto negoziale che tuttavia non rende la prestazione fisicamente impossibile: gli eventi che possono costituire la force majeure rendono invece la prestazione materialmente ineseguibile. L’evento pandemico da coronavirus impatta naturalmente in modo assolutamente imprevedibile sulle regole del fondo salvastati (negoziate ante pandemia) e che avevano quale presupposto indeclinabile la “colpa” dello Stato richiedente nella creazione dei presupposti per l’accesso ai fondi. L’evento pandemico da coronavirus risulta, naturalmente, svincolato da qualsiasi “colpa” e se, come si suol dire, colpisce in forma simmetrica tutte le economie mondiali pesa in maniera asimmetrica sulle economie dei singoli Stati secondo i fondamentali di ciascuna di esse.
L’evento pandemico risulta quindi simmetrico nella diffusione ma estremamente asimmetrico nelle conseguenze: essendo di tutta evidenza che le conseguenze economiche costituiscono la risultante sia delle condizioni di ogni singola economia e sia del fatto che l’economia di un Paese conservi o meno il cosiddetto “diritto di signoraggio” e cioè l’autonoma possibilità di emettere moneta. Con una semplice operazione ermeneutica sarebbe quindi agevole, invocando la clausola di hardship, accedere ai fondi del MES senza dover sottostare alle condizioni più o meno pesanti negoziate anteriormente all’evento pandemico. Risulta evidente a questo punto che il dibattito sull’utilizzo dei fondi del MES, senza condizionalità se non naturalmente nella destinazione specifica, che non è una condizionalità ma piuttosto uno “scopo” risulta evidentemente di natura “politica”.
Giuseppi non può utilizzare il principio di hardship per non urtare le suscettibilità del Movimento 5 Stelle. Lega e Fratelli d’Italia risultano contrari all’utilizzo del MES in quanto il suo utilizzo potrebbe rafforzare il governo di Giuseppi. Sarebbe forse ora di guardare esclusivamente all’interesse dell’Italia.