Bonus e super bonus senza soldi. L’eterno ritorno della economia centralizzata di stampo sovietico

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Bonus e super bonus senza soldi. L’eterno ritorno della economia centralizzata di stampo sovietico

Bonus e super bonus senza soldi. L’eterno ritorno della economia centralizzata di stampo sovietico

10 Settembre 2020

Il decreto rilancio (legge 17 luglio 2020 n. 77) ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici ed altro. In particolare l’articolo 119 del citato decreto rilancio fissa al 110% l’aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie ed i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo dell’applicazione dell’agevolazione nonchè gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa: ambiti ridefiniti, ai fini fiscali, dalle circolari n. 24/E e 49/E dell’anno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

La novità politicamente più rilevante del decreto rilancio è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione (ipotesi A), per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni e servizi (cosiddetto sconto in fattura – ipotesi B – ) per la cessione del credito a banche – od altri intermediari finanziari – del credito corrispondente alla detrazione spettante (ipotesi C).

Con tali provvedimenti si conferma la tendenza dell’attuale compagine governativa al continuo tentativo della traslazione delle criticità finanziarie sistemiche pubbliche in capo alle strutture private ed in particolare banche, imprese, commercianti, artigiani, professionisti ed in genere a quello che viene chiamato il popolo delle partite IVA (in antitesi a coloro che godono di rendite e stipendi più o meno parassitari da parte delle pubbliche amministrazioni).

L’ipotesi A (e cioè quella fruizione diretta della detrazione) risulta “pletorica” in un momento storico contrassegnato da azzeramento dei redditi e assistenzialismo (nelle varie forme) a pioggia.

Non meno pletorica appare la possibilità del contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) – ipotesi B – in un momento in cui le imprese contabilizzano le perdite, strutturano i futuri licenziamenti (per il momento bloccati per legge) e faticano ad ottenere liquidità dalle banche per la loro stessa sopravvivenza. Altro che anticipare i soldi per il committente.

Più complessa l’ipotesi C di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà di successive cessioni ai sensi dell’articolo 121 del decreto rilancio. Tale ultima norma ad una prima (ed ingenua lettura) sembrerebbe una soluzione brillante.

In realtà si tratta della solita traslazione impropria delle criticità finanziarie di sistema generale sul sistema privato in analogia a quanto accaduto con i famosi 400 miliardi che le banche avrebbero dovuto erogare alle imprese. E un esempio chiarirà meglio il concetto.

Con la normativa di liquidità alle imprese lo Stato, attraverso la Sace, diveniva garante (integralmente o al 90% secondo i casi) di ultima istanza in caso di inadempimento del debitore nei confronti dell’istituto finanziante.

Ma tale garanzia, e non occorre essere Governatori della Banca d’Italia, avrebbe avuto un senso ove la Sace fosse stata dotata non dico di 400 miliardi ma almeno di 200 e non di 3 come nella effettualità.

Per di più lo Stato che non dispone nè di 400 miliardi nè di 200 miliardi ha perso, con l’adesione all’Unione Europea, il cosiddetto diritto di signoraggio e cioè il diritto di “battere moneta”. Risulta evidente a chiunque che ove il garante di ultima istanza possieda il diritto di signoraggio alle perse potrà onorare il debito di cui si è fatto garante con soldi veri (fatto salvo l’effetto inflattivo). Ma un Paese che ha perso il diritto di signoraggio i soldi deve “chiederli a prestito”…se glieli danno.

Per cui continuando nell’esempio è come se un cittadino il signor A andasse in Banca a chiedere un finanziamento e la Banca per concederlo chiedesse un garante.

Si presenta a questo punto il signor B il quale dice alla Banca “Garantisco io il debito del signor A…ma sia chiaro che i soldi non li ho e onorerò la garanzia con i soldi che qualcuno mi presterà”.

Di fronte ad una fattispecie di questo genere nell’esperienza comune l’istituto di credito offrirà un caffè ai due probi cittadini tenendosi ben stretti i quattrini.

La traslazione impropria tenta di operare nello stesso modo (e probabilmente con lo stesso in-successo) con la cessione del credito da super bonus agli istituti bancari e assimilati.

Tale credito per essere “certo, liquido ed esigibile” deve passare il vaglio della Agenzia delle Entrate con le modalità ed i tempi di prescrizione dell’azione finanziaria (non certo brevissimi in alcuni casi fino ad 8 anni).

Tenuto conto che come segnalato dalle riviste specializzate la presentazione della domanda da parte del privato presso l’Agenzia delle Entrate necessita del corredo di non meno 28 documenti.

Spetta inoltre all’amministrazione finanziaria la perimentazione dell’ambito soggettivo di applicazione, dell’ambito oggettivo dei requisiti per l’accesso al super bonus, degli adempimenti necessari e dei controlli in esito ai quali il credito da super bonus potrebbe in definitiva non esserci proprio “in factum esse”.

E d’altronde per rendersi conto della “procedimentalità” basta consultare non solo la Legge 17 luglio 2020 n. 77 ma anche le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020 e la 49/E del 1° settembre 2020. Come al solito il Diavolo si nasconde nei dettagli.

Infatti nella circolare 24/E del 2020 si precisa che “…il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta”.

Ma chi accerterà la buona fede? Ricordiamo che il procedimento fiscale tributario giudiziario è improntato all’immanente “privilegia fisci” per il quale spetta al contribuente provare la buona fede e non al fisco di provare il contrario.

La procedimentalizzazione tecnico documentale, anche di dettaglio, del super bonus è tale di privilegiare l’aspetto formale rispetto a quello sostanziale. Per cui in definitiva l’istituto bancario che accettasse il credito da super bonus ha di fronte a sè due alternative:

a) – farsi carico dell’alea contrattuale fiscale del “nomen bonum” del credito assimilandolo ad una cessione “pro soluto” con tutti i conseguenti problemi di accantonamento in forza delle attuali normative bancarie: il che significa sancire l’impercorribilità della operazione;

b) – farsi garantire il “nomen bonum” dal cedente con apposito patto di tal chè il cedente sia tenuto a restituire quanto ricevuto dall’istituto (cosiddetta cessione pro solvendo).

Ma in tal caso il credito sarebbe del tutto assimilabile ai crediti non performanti (cosiddetti NPL) con un problema. Che i crediti non performanti vengono negoziati sul mercato primario (tralasciando quello secondario) a degli importi che variano dal 10 al 20% del loro valore nominale. L’eventuale acquisto di un credito sostanzialmente non performante al 110% esporrebbe l’istituto a tutta una serie di controlli e sanzioni da parte degli istituti di vigilanza il cui impatto non potrebbe sicuramente essere retto dal sistema.

Purtroppo la realtà (vera) è sempre la medesima: non si può supplire alla mancanza di denaro vero con “bonus o super bonus” il cui impatto effettivo sia la traslazione di una criticità di sistema dal pubblico al privato.

Tale traslazione, in ipotesi non certo condannabile, richiede un orizzonte fiscale, industriale, programmatico di altissima competenza e respiro. Che non è certo la cifra dell’attuale governo giallorosso per il quale l’unica soluzione di fronte ad ogni crisi industriale e finanziaria risulta l’intervento della cassa depositi e prestiti. Abbiamo assistito alle prove del ritorno dello “stato imprenditore”. Con questi provvedimenti fiscali stiamo assistendo al ritorno dello “stato banca”.

Il clima per una “programmazione economica centralizzata” da parte dello Stato c’è tutto. Gli “apparatnick”sostanzialmente nella pubblica amministrazione ce li abbiamo già.

Certo alla allora Unione Sovietica tale sistema economico produttivo non portò certo fortuna.