Chi ha negoziato il quadro normativo che regola le telecomunicazioni
26 Luglio 2008
L’apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni ha avuto un effetto catalizzatore in un campo precedentemente riservato agli oligopoli. Una lunga laboriosa evoluzione che ha preso atto di istanze decisionali europee che hanno tentato di adottare una legislazione in linea con il progresso tecnologico e le esigenze del mercato. Mercato, che preme ricordare, deve avere regole uniche ed armonizzate per tutti i paesi membri.
Nuovo, quindi, il quadro normativo relativo alle comunicazioni elettroniche il cui obiettivo principale, con l’occhio rivolto soprattutto alla concorrenza, vorrebbe rafforzare la concorrenza agevolando l’ingresso dei nuovi operatori e incentivare gli investimenti del settore.
Il quadro normativo europeo sulle comunicazioni elettroniche, in cui rientra anche la telefonia vocale fissa è composto da vari atti: la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) , la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) , la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). Sul roaming è stato approvato il regolamento n. 717/2007 del 27 giugno 2007.
Un cammino lungo ben sei anni che vede nella Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l’atto legislativo più importante e che, guarda un po’, come direttiva "quadro", fa parte del cosiddetto "Pacchetto Telecom".
Fondere, anzi, rifondere il quadro normativo delle telecomunicazioni per rendere il settore delle comunicazioni elettroniche più concorrenziale passando dall’autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva “autorizzazioni”), all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e alla loro interconnessione (c.d. direttiva "accesso”), al servizio universale (direttiva "servizio universale") per arrivare, ultimo, ma non ultimo per importanza visti anche gli ultimi eventi di spionaggio, al trattamento dei dati personali (direttiva " vita privata e comunicazioni elettroniche ").
A tale pacchetto si aggiunge una decisione relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio (decisione "spettro radio"). La direttiva de quo tenta di fornire un quadro normativo armonizzato per la regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e contiene disposizioni orizzontali utili per altre misure per la definizione del campo di applicazione e dei principi generali, per le definizioni di base, le disposizioni generali sulle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e sul nuovo concetto di significativo potere di mercato e regole per la concessione di alcune risorse indispensabili come le radiofrequenze, i numeri o i diritti di passaggio.
Un coinvolgimento tecnologico con la necessità di una regolamentazione orizzontale dell’insieme delle infrastrutture, imponeva che non ci si limitasse più alle reti e servizi di telecomunicazioni, ma si dovesse coprire tutte le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Coinvolti, quindi, la telefonia vocale fissa, le comunicazioni mobili a larga banda, nonché la televisione via cavo e satellitare. I contenuti di servizi forniti sulle reti di comunicazione elettronica, come i contenuti trasmessi via radio o i servizi finanziari, ne sono invece esclusi. Lo stesso vale per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Se gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica, meccanismi nazionali efficienti devono permettere a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica di ricorrere contro una decisione dell’ANR dinanzi ad un organo indipendente.
L’imparzialità deve essere garantita dalle legislazioni degli Stati membri proprio per dare alle autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle loro funzioni, la possibilità di azione imparziale, appunto, ma anche trasparente. Meccanismi di consultazione delle parti interessate, quando intendono adottare misure che abbiano un impatto rilevante sul mercato, dovrebbero risolvere anticipatamente problemi di concorrenza. Insomma una serie di funzioni di obblighi e di funzioni generalizzate che le ANR utilizzano per promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Tant’è che dovrebbero sia assicurare che gli utenti ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità, sia incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovere l’innovazione e un loro uso efficace, ma anche garantire una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
Come, però, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero contribuire allo sviluppo del mercato interno, il pacchetto normativo non lo dice limitandosi a evidenziare un vago “incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi paneuropei; garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; collaborando tra loro e con
Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE "servizio universale”, predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie, contribuendo, altresì, a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata (direttiva " vita privata e comunicazioni elettroniche ").
La gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica e la loro attribuzione ed assegnazione devono avvenire nel rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Le imprese che intendono trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze devono notificare tale intenzione all’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano affinché tali operazioni non ostacolino la libera concorrenza. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. A tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono essere assegnati numeri adeguati.
Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono a tal fine procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie, con diritti di passaggio, coubicazione e condivisione di strutture o proprietà che possono essere imposte ad un’impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica, proprio per proteggere l’ambiente, la salute o la sicurezza pubbliche. Si presume che un’impresa detenga un significativo potere di mercato se gode di una posizione tale da consentirle di comportarsi in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
Tutto questo complicatissimo quadro normativo, preme dire, è stato negoziato nella fase ascendente da oscuri, ancorché preparati funzionari, che nelle stanze dei bottoni delle rappresentanze europee, hanno avuto più di un’indicazione dalle lobbies del settore.
Qualcuno conosce come hanno negoziato tali delicati dossiers? Chi è stato coinvolto sui tavoli europei, o quanto trasparente possa essere stato il coinvolgimento delle istanze nazionali su questi tavoli, che, indubitabilmente, condizioneranno il futuro del mercato interno? Sui temi cruciali del paese, oltre ad usare tecniche di negoziazione tipiche dei diplomatici, si dovrebbe avere una vera e serie cabina di regia che risponda all’ufficio del primo ministro: solo così potremmo essere attori ed evitare di risolvere i problemi nella fase discendente e ormai conclusiva della partecipazione alle decisioni comunitarie. I “giuochi” si fanno prima, dopo si è costretti solo a rincorrere.
