Dietro l’esenzione Ici l’attacco alla Chiesa
11 Settembre 2007
Più voci hanno denunciato, con forza polemica o con pacatezza di argomenti, l’attacco portato da più parti alla Chiesa cattolica, in queste settimane, col pretesto del sistema di esenzioni dall’ICI che la legge assicura “alle attività commerciali della Chiesa” (come suona grossolanamente la “segnalazione” Bonino-Boselli-Turco alla Commissione europea; naturalmente l’ICI non grava su attività commerciali, ma supponiamo che si tratti solo di una espressione abbreviativa).
La stampa e autorevoli voci laiche ed ecclesiastiche, comprese quelle della Segreteria di Stato e della Presidenza della CEI, hanno identificato nella minaccia di una meno favorevole disciplina delle esenzioni un possibile strumento (non certo originale, ma ben sperimentato nell’ultimo millennio dai poteri laici) di condizionamento delle libertà ecclesiastiche negli ambiti nazionale ed europeo. Spostiamo la nostra attenzione in due direzioni, su punti rimasti relativamente in ombra: l’ideologia dell’Europa comunitaria riguardo alle Chiese, da un lato, e i diritti della Chiesa cattolica, considerati indipendentemente dalla sua funzione suppletiva e caritativa (in senso ampio), dall’altro.
L’impiego della sponda europea per ottenere risultati in Italia è una strategia corrente seguita, in molte materie pubbliche “eticamente sensibili”, dalle forze politiche che hanno rappresentanze o esercitano comunque azione di lobbing a Strasburgo e Bruxelles. Ma quali risorse e competenze, nonché criteri politici, ha l’Europa comunitaria per affrontare il terreno della tassazione dei beni e delle attività ”lucrative” della chiesa cattolica in un paese concordatario?
Facciamo un passo indietro. L’opinione europeista qualificata continua a presentare il Trattato del 2003 inteso a definire una Costituzione per l’Europa come un approdo dello spirito europeo da non far cadere nell’oblio, nonostante le disavventure subite nell’iter di ratifica. Giova, allora, rileggere gli articoli relativi alle chiese, che restano statuizioni sintomatiche, importanti in sé anche per chi non approvi il loro inserimento (non obbligato, come dirò) nel Titolo VI relativo alla “vita democratica dell’Unione”.
L’art. 51, comma 1, del Trattato afferma: “L’Unione rispetta e non pregiudica [ne préjuge pas du] lo statuto di cui beneficiano per effetto del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose negli stati membri%22. In tutta evidenza la Costituente presieduta da Giscard d’Estaing intendeva rassicurare gli stati membri e le chiese quanto alla validità di patti, concordati, intese intercorsi o in via di definizione.
A mio parere, e lo scrissi a suo tempo (cfr.www.chiesa. espressonline.it, 4 giugno 2003) queste guarentigie avrebbero dovuto precedere o seguire immediatamente l’art. 47 (Le parti sociali), che suona: “L’Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell’Unione (stessa), considerata [en prenant en compte] la diversità dei sistemi nazionali; facilita il dialogo tra di loro, nel rispetto della loro autonomia”. Poste, invece, dopo l’art. 49 (Trasparenza dei lavori della UE) e l’art. 50 (Protezione dei dati a carattere personale), quegli enunciati sembrano voler collocare le chiese nell’ambito dei fenomeni di associazionismo ideologico. E l’art. 51 fa gravare sul soggetto Chiese (e Religioni, appena riconoscibili sotto la dizione “comunità”), e sulla loro partnership pubblica, i problemi peculiari (ad un tempo di controllo e di tutela) posti agli stati tanto dalle organizzazioni filosofiche e “non-confessionali”, quanto dalle lobbies “segrete” o “esoteriche”.
La posizione e la forma dell’art.51 suppongono, inoltre, la pretesa da parte della UE di emanare eventualmente disposizioni opposte, restrittive o eversive di quei “patti”. Conosciamo la presenza di propensioni o pregiudiziali separatistiche piuttosto “ostili” che “amiche” in una parte della cultura giuridica e politica europea. Non vi era alcun bisogno, infatti, di dichiarare “rispetto” per organizzazioni del genere, già tutelate come associazioni di diritto privato in tutte le costituzioni e nella comune cultura costituzionale dei paesi membri, se non per creare una anomala categoria di enti, inclusiva riduttivamente delle Chiese cristiane.
Questa premessa per aggiungere qualcosa alla piccola bibliografia su ICI e Chiesa cresciuta in queste settimane.
La cultura politica e giuridica comunitaria sa, dunque, che esistono rapporti tra gli stati membri e le religioni, nonché leggi e politiche che attengono alla sovranità, non ancora revocata, di quegli stati. Conosce anche, è da sperare, che in particolare i Patti Lateranensi hanno rilevanza internazionalistica e ogni relazione tra stati e lo Stato Città del Vaticano è disciplinata anche dal diritto internazionale.
È comunque sintomatica l’incapacità odierna (reale o simulata) di cogliere il significato dello Stato Città del Vaticano e della posizione istituzionale della Santa Sede. L’Economist ha dato voce recentemente (nell’articolo God’s Ambassadors, 19 luglio 2007, cfr. anche Economist.com e S.Magister, in www.chiesa.espressonline.it) al suggerimento di privare la Santa Sede del suo seggio all’ONU per riqualificarla come “la più importante ONG del mondo“. Sotto le apparenze dell’apprezzamento, quella dell’Economist appare una ipotesi irridente e, specialmente, insidiosa. Certamente la Chiesa non è una ONG (anche se, in questi giorni, si è prevalentemente, e troppo, usato l’argomento di una Chiesa socialmente utile per giustificare le esenzioni fiscali) e, per paradosso, potrebbe prescindere dalle attività caritative vaticane, o delle organizzazioni cattoliche internazionali o delle chiese nazionali, senza alterare la propria natura. Più profondamente la Santa Sede è un governo spirituale mondiale. La forma di governo attiene all’essenza del primato petrino, come alla funzione petrina appartiene un magistero erga omnes quanto alle verità rivelate. Questo quanto al profilo europeo e mondiale.
La consistenza organizzativa e territoriale sui generis del suo governo, più che millenaria, è quindi garanzia della libertas ecclesiae. Rientriamo nel quadro italiano. Lo stato unitario ha incamerato beni e territorio che in Italia sostenevano questo ordinamento millenario in molti suoi organi ed espressioni istituzionali. La classe politica liberale e radicale hanno sperato e perseguito, anche con questo strumento, un indebolimento della presenza ed influenza di Roma. Solo con i Patti del Laterano, che hanno proveduto nel 1929 ad una sanatio di quelle spoliazioni (una sanatio dinamica, con riguardo al passato e al futuro del necessario supporto economico alle funzioni spirituali), si è creato un equilibrio moderno tra ordinamenti nazionali e sovranazionali e libertas ecclesiae, politicamente e giuridicamente sapiente e irrinunciabile.
La UE non ha competenza sulle modalità con cui Italia e Vaticano disciplinano, non solo in quanto societates perfectae ma in quanto legati da una storia comune, che oserei definire simbiotica, le materie pertinenti la loro peculiare coesistenza. Certo, si vorrebbe che anche da parte del governo nazionale e dei rappresentanti italiani presso la UE, vi fosse, oggi, questa chiarezza, personale e pubblica.
Ma la posizione dell’Assemblea costituente europea espressa negli articoli citati (per non dire nella querelle del Preambolo) lascia trasparire le ragioni che volentieri porterebbero lobbies del Parlamento e organi di controllo della Commissione a sottoporre a discussione e giudizio il caso italiano di “un aiuto di stato illegale“ alle attività della Chiesa; al di là dell’ICI il bersaglio è una autorità mondiale non sottomessa e non riducibile, che (non casualmente) si conferma in una forma stato sui generis.
Dichiarata infatti l’ammissibilità del ricorso ad un organo della Commissione europea su tali materie – e su altre: la scuola cattolica ecc.- sarebbe aperta, anche in caso di pronunce avverse al ricorso, la possibilità di ricorrere periodicamente a qualche istanza europea, in attesa di una maggioranza o di un commissario o giudice favorevole. Si creerebbe una giurisprudenza indirettamente relativa alla Santa Sede, con pregiudizio della sua peculiare natura e sovranità.
Se esistono una opinione cattolica e, non secondariamente, una laica, non solo in ammirazione della Chiesa-ONG ma dotate anche del senso della dignità e della esemplarità istituzionali della architettura concordataria e della irrinunciabilità della libertas ecclesiae per l’uomo europeo, dovrebbero esprimersi in una azione ai massimi livelli europei (politici e tecnici) perché vi si affermi, in termini rigorosi e tempestivi, l’inammisibilità di ogni apertura di procedimento che riguardi, con qualsiasi pretesto, peculiarità costituzionali e scelte sovrane dell’Italia nel suo rapporto più profondo con la propria storia.