I paradossi della previdenza complementare

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I paradossi della previdenza complementare

15 Giugno 2007

Il 14 maggio scorso si è conclusa presso l’ARAN la complessa fase contrattuale, volta all’istituzione di un secondo fondo di previdenza complementare per il settore pubblico. La nuova forma è riservata sia ai dipendenti degli enti territoriali (regioni ed enti locali) sia ai lavoratori della sanità. A fronte quindi di un organico di circa 3,5 milioni di dipendenti da pubbliche amministrazioni (ivi comprese le forze di polizia e della difesa), con il nuovo Fondo si giungerà ad offrire una potenziale copertura pensionistica di secondo pilastro a circa 2,3 milioni di lavoratori.

La costituzione della forma, oltre ad essere un evento di per sé positivo, reca una novità interessante. Essa riguarderà due diverse categorie di pubblici impiegati, favorendo il contenimento dei costi, attraverso la realizzazione di economie di scala. Sotto questo profilo il lento e piuttosto stentato avvio di Espero, il primo fondo pensioni sorto nel comparto pubblico, dedicato alla scuola  (università esclusa) ha opportunamente fatto riflettere. Espero, infatti, a fronte di un bacino di utenza potenziale di circa un milione e duecentomila teste, in oltre tre anni, ha raccolto meno di 80.000 adesioni.

Se la nascita di una nuova realtà previdenziale complementare per il comparto pubblico va salutata con favore, occorre tuttavia dire che essa, imponendo un’accresciuta attenzione per la pensione privata dei dipendenti pubblici, aumenta il rischio dello strabismo, quale malattia professionale degli operatori del settore.

Scherzi a parte, l’attuale situazione ordinamentale del comparto della previdenza complementare nel nostro Paese è davvero, a dir poco, paradossale. Sussiste, infatti, una disciplina della previdenza complementare concernente l’impiego privato ed una riguardante l’impiego pubblico. Tale situazione non è ascrivibile ad una ponderata valutazione delle peculiarità – che pure esistono e non sono certo trascurabili – dei due comparti, ma semplicemente al mancato esercizio della delega, relativa al pubblico impiego, contenuta nella riforma Maroni del 2004. Si ha così  che, al presente, il settore privato risulta destinatario del decreto legislativo n. 252/2005 (cioè di una riscrittura, con significative modifiche, del precedente decreto legislativo n. 124/1993), mentre i dipendenti pubblici sono ancora disciplinati dal decreto n. 124/1993 medesimo.

Le differenze tra le due discipline non sono irrilevanti: manovra sul T.F.R. a parte, basti pensare quanto è stata variata la tutt’altro che secondaria materia delle anticipazioni, del decesso dell’iscritto e della fiscalità di contributi e prestazioni.

E’ pur vero che la previdenza complementare per il comparto pubblico deve, allo stato, connotarsi per un’intrinseca caratteristica: la pressoché totale virtualità. Il perno delle risorse economiche dei fondi pensione, il T.F.R., con il suo peso di circa 7 punti percentuali della retribuzione, non può, infatti, essere versato effettivamente al fondo pensioni. Ne deriverebbe un’insostenibile aggravio immediato di cassa per la finanza pubblica. Pertanto il T.F.R. resta, quale mera scrittura contabile, presso l’INPDAP e, se destinato a previdenza complementare, è rivalutato di anno in anno secondo le performances conseguite di un gruppo di fondi pensione negoziali privati. Solamente a “fine corsa” viene effettivamente conferito (debitamente rivalutato) nelle casse della forma pensionistica, per far quindi luogo all’attribuzione della prestazione al singolo. Sino ad allora il fondo pensioni %C3