Il Covid e i problemi (bio)giuridici del passaporto sanitario

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Il Covid e i problemi (bio)giuridici del passaporto sanitario

26 Gennaio 2021

L’idea sta già circolando da alcune settimane e c’è già chi ha cominciato a prendere qualche iniziativa in tale senso, come accaduto in Campania, così che non si può evitare di effettuare qualche sintetica considerazione sui problemi bio-giuridici che potrebbero nascere dalla istituzione di un passaporto sanitario nell’ambito della gestione dell’emergenza del Covid-19.

Preliminarmente occorre ricordare che si è da poche settimane costituita la Vaccination Credential Initiative (VCI) come confederazione di grandi aziende, tra cui per esempio Microsoft, con lo scopo di creare una documentazione digitale per i vaccinati contro il Covid-19.

La creazione di una simile documentazione, sia essa effettuata da autorità pubbliche, sia essa messa a punto da grandi industrie private, tuttavia, suscita non poche perplessità di ordine giuridico.

In primo luogo: se si tratta di una mera certificazione, essa già esiste – almeno in Italia – in formato cartaceo e viene rilasciata dalle autorità sanitarie che somministrano il vaccino, non sorgendo così particolari difficoltà; se, invece, come pare che si intenda fare, si tratta di un nuovo documento digitale che raccoglie tutte le informazioni sanitarie di ogni singolo individuo, oltre la mera certificazione della vaccinazione anti-covid, i problemi cominciano ad emergere.

Chi sarebbe, infatti, autorizzato alla raccolta, alla conservazione, all’utilizzo e al trattamento dei dati sanitari, che come tali sono sempre dati personalissimi e sensibilissimi, di ogni singolo individuo del pianeta? Dovrebbe essere competenza di una autorità pubblica nazionale o sovranazionale? Sarebbe obbligatorio o facoltativo? Si potrebbe revocare l’eventuale consenso? Potrebbe una grande industria come Microsoft, già in possesso di una vastissima gamma di dati personali di milioni di persone in virtù del proprio settore commerciale, essere incaricata di gestire anche i delicatissimi dati sanitari?

In secondo luogo: dal punto di vista del metodo giuridico occorre precisare che qualora il passaporto o la patente immuno-sanitari fossero predisposti per limitare la circolazione dei soggetti non vaccinati, sarebbe comunque necessaria una legge ordinaria dello Stato, non potendo né le regioni, né tantomeno i privati provvedere autonomamente per limitare la libertà di circolazione costituzionalmente garantita.

Le regioni, infatti, non possono introdurre documenti al fine di limitare la circolazione stante quanto sancito dall’articolo 120 della Costituzione ai sensi del quale «la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale».

I privati, per esempio i ristoratori, gli albergatori, le compagnie aeree, dal canto loro non potrebbero in quanto non hanno l’autorità per limitare diritti e libertà costituzionali che possono essere disciplinati solo dall’ordinamento pubblico e dalla legge dello Stato.

In terzo luogo: l’introduzione del passaporto o della patente immuno-sanitari, inoltre, costituirebbe un rischio per i principi dello Stato di diritto e della democrazia in quanto non soltanto rappresenterebbero un ulteriore strumento di profilatura e tracciamento dei cittadini, con maggiore restringimento della propria privacy, ma potrebbero presto trasformarsi in uno strumento di discriminazione fondata sulla salute, garantendosi la massima tutela giuridica delle libertà fondamentali (lavoro, circolazione, professione del proprio credo, studio ecc) soltanto a coloro che ne sarebbero muniti, e comprimendo invece gli stessi fondamentali diritti di coloro che ne sarebbero sprovvisti per scelta o per necessità.

Si consideri, infatti, che la proposta da taluni avanzata di dare la priorità vaccinale ai più giovani post-ponendo i più anziani, renderebbe questi ultimi inidonei a ricevere anche il passaporto o la patente immuno-sanitari, con una evidente compressione (o forse perfino radicale negazione) non soltanto del loro diritto alla salute, ma anche del loro diritto alla circolazione e di altri diritti costituzionalmente rilevanti e garantiti.

Insomma, la discriminazione sarebbe posta ex lege in violazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione che invece assicurano la pari dignità, l’uguaglianza formale e sostanziale dinnanzi alla legge, il diritto di libertà e il diritto alla salute di tutti gli individui indipendentemente dall’età e dalle condizioni sociali.

L’introduzione del passaporto o della patente immuno-sanitari, dunque, comporterebbe molti più problemi di quelli che si intenderebbe con essi risolvere, dovendosi concludere che in ossequio al principio di precauzione e di tutti i principi fondanti della democrazia e dello Stato di diritto è molto meglio escludere una tale ipotesi piuttosto che farla divenire realtà.