L’inutilità normativa e la pericolosità giuridica del DDL Zan

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L’inutilità normativa e la pericolosità giuridica del DDL Zan

L’inutilità normativa e la pericolosità giuridica del DDL Zan

23 Aprile 2021

«La tirannia più esecrabile è quella che adduce principi degni di rispetto»: così Nicolas Gomez Davila ha smascherato quella forma di ideologia oggi così diffusa che proclamando formalmente il rispetto della dignità umana si adopera sostanzialmente per violarne lo statuto ontologico fin dalle più profonde fondamenta.

In questa direzione si muove il DDL Zan che, per i motivi che seguiranno, risulta essere non soltanto normativamente inutile, ma perfino giuridicamente pericoloso, rischiando di introdurre una forma di esecrabile tirannia pur dichiarandosi finalizzato alla tutela del rispetto umano.

Le norme del Codice Penale che tutelato l’integrità fisica punendo l’omicidio, le lesioni personali, la violenza privata, così come quelle che tutelano la dimensione morale punendo l’ingiuria o la diffamazione, non soltanto sono pienamente in vigore, ma già da ora, proprio perché non distinguono il sesso o il genere della vittima, obbediscono perfettamente al principio di uguaglianza proteggendo tutti e i diritti di tutti indistintamente.

Se le intenzioni del legislatore che ha confezionato il DDL Zan non fossero state puramente ideologiche (cioè nello specifico determinate dalla traduzione normativa dell’ideologia genderista sottostante), ma fossero state squisitamente giuridiche, nonostante non fosse necessario vista l’ampia griglia normativa esistente, si sarebbe potuto intervenire semplicemente aggiungendo all’esistente Legge Mancino, che punisce i crimini compiuti per motivi etnico-razziali, i motivi legati alle discriminazioni sessuali.

Questa piccola e semplice modifica avrebbe semplificato le cose, avrebbe velocizzato i tempi, avrebbe messo tutti d’accordo e soprattutto non avrebbe comportato i gravissimi rischi che si corrono con l’eventuale approvazione del DDL Zan.

In questo senso, cioè sulla pericolosità giuridica del DDL Zan, non si può fare a meno di osservare che emergono almeno tre profili preoccupanti.

In primo luogo: le definizioni artificiose dell’articolo 1 che distingue tra sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere lasciano dedurre l’equivoca concezione secondo cui sarebbe possibile non soltanto scomporre la dimensione della sessualità umana in base a canoni non esistenti in natura, ma addirittura poterne dare una definizione legale, come se competesse al legislatore stabilire per legge la natura umana.

In secondo luogo: la vaghezza della incriminazione dell’articolo 2 del DDL Zan che non si limita a punire la ordinaria istigazione, ma anche la propaganda delle idee vìola, con tutta evidenza anche per i non giuristi, il principio di tassatività a cui deve sottostare ogni legge penale, poiché tutto e tutto il contrario potrebbe essere ritenuto da un giudice come propaganda.

Per esempio, le presenti riflessioni di critica potrebbero da taluni essere scambiate per propaganda facendo correre il rischio, ai danni dell’autore sottoscritto, di una condanna penale per aver esercitato il libero diritto di critica.

In terzo luogo: l’articolo 4 del DDL Zan che introduce la cosiddetta “clausola salva-idee” costituisce il tallone d’Achille di tutto il suddetto disegno di legge.

Delle due l’una: o il DDL Zan non costituisce una minaccia per libertà costituzionali fondamentali come quella di pensiero, di coscienza, di parola, di insegnamento, di professione del proprio credo religioso o filosofico, e quindi l’articolo 4 è inutile, oppure l’articolo 4 è necessario proprio perché il DDL Zan mette a rischio le suddette libertà costituzionali e dunque non potrebbe e dovrebbe essere approvato dal Parlamento poiché sostanzialmente incostituzionale nonostante la goffa presenza dell’articolo 4.

In conclusione, l’approvazione del DDL Zan è inutile e, anzi, giuridicamente pericolosa proprio perché così come congegnato mette a rischio le più elementari e imprescindibili libertà fondamentali da sempre riconosciute e tutelate dall’ordinamento.

Sarebbe bene, quindi, che, invece di assistere a campagne ideologiche di sostegno al DDL Zan, si potesse nuovamente tornare a riflettere su di esso affinché sia ritirato del tutto o quanto meno modificato nelle sue parti più critiche per evitare le aberrazioni giuridiche di cui è foriero.