Pensioni: ecco cosa succede con la controriforma

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Pensioni: ecco cosa succede con la controriforma

03 Gennaio 2008

In
punta di piedi, quasi senza volersi fare notare, tra la poca attenzione della
stampa, sta entrando in vigore la legge n. 247 del 24 dicembre
2007. Non una strenna natalizia da spacchettare accanto al Presepe ma una
modifica profonda agli aspetti essenziali del sistema previdenziale
contributivo (in gergo internazionale Notional defined contribution, Ndc) che
l’Italia stava faticosamente mettendo in atto dal 1995 (quando venne varata la
cosiddetta “riforma Dini”).

In materia di pensioni, gli aspetti principale
della legge (con la quale si è data normazione al Protocollo sul Welfare del 23
luglio 2007) sono i seguenti:

  • definizione di un nuovo sistema di età pensionabile
    attraverso l’abrogazione dell’ innalzamento dell’età di pensione a 60 anni
    dal 1° gennaio 2008 (il cosiddetto “scalone”) e la definizione di un
    percorso graduale (gli “scalini”);

  • modifiche della disciplina dei lavori usuranti:
    individuate le risorse (fondo decennale di 2,5 miliardi di euro) che
    consentiranno di andare in pensione con tre anni di anticipo ai “lavoratori
    usuranti” da definirsi sulla base di un decreto legislativo da presentare
    entro giugno;

  • modifica dell’impianto del sistema contributivo
    introdotto dalla riforma del 1995, applicando dal 2010 (e poi
    triennalmente) i nuovi coefficienti di trasformazione definiti nel 2005 e
    costituendo una commissione per verificare e proporre modifiche che
    tengano conto delle nuove condizioni economiche e del mercato del lavoro,
    al fine di tutelare le pensioni più basse e le carriere discontinue dei
    giovani;

  • definizione futura di un intervento sulle
    finestre di uscita per le pensioni di vecchiaia che verranno portate a 4
    per i lavoratori che hanno 40 anni di contributi;

  • miglioramento delle pensioni di molte categorie  mediante interventi sulla totalizzazione,
    sul riscatto della laurea e dei contributi figurativi nel caso di
    disoccupazione e lavori discontinui;

  • intervento sui fondi in squilibrio: applicazione di un contributo
    di solidarietà su quei fondi che provocano squilibri finanziari rilevanti
    (fondo volo, fondo elettrici e simili);

  • definizione di alcuni interventi solidaristici (blocco
    perequazione pensioni alte e aumento delle aliquote contributive per la
    gestione speciale di coloro che sono già iscritti a forme previdenziali);

  • mutamento della prestazione pensionistica per i
    giovani parasubordinati attraverso l’aumento di un punto l’anno fino a tre
    punti della contribuzione (in quota parte maggiore sui committenti) che dà
    diritto alla pensione;

  • riordino e razionalizzazione degli Enti previdenziali;

  • detassazione parziale per i lavoratori dei premi di risultato da
    attuarsi con 150 milioni di euro per il 2008.

Oltre
a questi dispositivi normativi, il Governo si è impegnato, anche tramite “politiche attive”, a permettere il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della
fiscalità non inferiore al 60%. Una parte della coalizione di maggioranza
avrebbe voluto che tale impegno venisse incluso in un articolo di legge.

Gli
aspetti centrali della normativa mettono in questione l’essenza stessa del
sistema Ndc;  tale sistema postula una
corrispondenza tra contributi e spettanze previdenziali. Tale corrispondenza
viene fortemente incrinata dagli aspetti centrali della nuova normativa:

In primo luogo il
mantenimento di meccanismi per pensioni di anzianità che consentono a tutti di
usufruire della prestazioni in età significativamente più giovane di quanto è
norma nel resto d’Europa.

 

In secondo luogo,
tramite la revisione ed il probabile ampliamento (rispetto a quanto definito
nel 1999) delle categorie i cui lavori vengono considerati “usuranti” ,
categorie che possono continuare ad andare in pensione di anzianità in età
relativamente giovane.

In terzo luogo,
tramite il rinvio dei “coefficienti di trasformazione” (per trasformare in
vitalizi i montanti figurativi di contributi) che sarebbe dovuti entrare in
vigore nel 2005 per tenere conto di andamenti demografici e economici.

 

In quarto luogo,
tramite una vasta gamma di interventi solidaristici che, se giustificati a
favore delle fasce a più basso reddito, dovrebbero essere a carico della
fiscalità generale non del sistema previdenziale.

Nel
1995 non solo l%E2