Per una “controriforma” della prescrizione penale

Banner Occidentale
Banner Occidentale
Dona oggi

Fai una donazione!

Gli articoli dell’Occidentale sono liberi perché vogliamo che li leggano tante persone. Ma scriverli, verificarli e pubblicarli ha un costo. Se hai a cuore un’informazione approfondita e accurata puoi darci una mano facendo una libera donazione da sostenitore online. Più saranno le donazioni verso l’Occidentale, più reportage e commenti potremo pubblicare.

Per una “controriforma” della prescrizione penale

Per una “controriforma” della prescrizione penale

19 Gennaio 2020

«Tempus edax rerum»: così Ovidio nelle sue “Metamorfosi” (XV, 234) ha condensato la saggezza classica sulla natura del tempo e sui suoi effetti, cioè il tempo che divora tutte le cose.

Il tempo, del resto, è uno dei problemi più avvincenti sia per la riflessione filosofica, sia, oggi, per la fisica, sia, infine, per il diritto.

Al tempo, alla sua natura, alla sua funzione, ai suoi effetti, hanno, infatti, dedicato le proprie energie intellettive menti come Platone, Aristotele, S. Agostino, Hegel, Heidegger, Einstein, Hawking, nonché giuristi come Montesquieu, Capograssi, Cotta, Opocher, Frosini, Scarpelli.

Il problema, infatti, almeno sotto la luce della lente giuridica, è come conciliare l’inesorabile decorso del tempo con le esigenze del diritto, come contemperare il bisogno di certezza dei rapporti giuridici con l’elasticità che il diritto possiede e deve possedere per consentire la libertà personale e gli scambi economici, come equilibrare i principi di giustizia con le garanzie dei diritti fondamentali.

Se i suddetti problemi, parte soltanto di una più vasta rete di tematiche, affliggono la coscienza del giurista in genere, maggiormente attanagliano i pensieri del penalista – sia esso legislatore, magistrato o avvocato – poiché lo rinserrano in un amletico dilemma tra l’incudine del dovere di rispettare la giustizia, punendo il reo, e il martello del rispetto dei diritti fondamentali del reo medesimo (sempre che si decida di non allontanarsi dal perimetro dello Stato di diritto, per addentrarsi nella oscura selva dello Stato totalitario).

Il quesito di base è il seguente: come poter da un lato fare giustizia punendo coloro che si rendono autori di reati anche pericolosi ed efferati, e, dall’altro lato, salvaguardare i principi fondamentali costitutivi dello Stato di diritto che, in quanto tale, è quella forma di Stato – e conseguentemente di ordinamento giuridico – che riconosce i limiti del proprio potere?

La prescrizione del reato, cioè la sua estinzione per il decorso di una dimensione temporale fissata dalla legge in ragione della gravità dell’azione criminosa, fonda la propria giuridicità costitutiva sul predetto interrogativo, la cui soluzione rimane oscura per i più, anche per coloro che abbozzano perentorie e altisonanti ipotesi di rimedio.

Proprio per questo, specialmente negli ultimi anni, si sono affastellate riforme su riforme della disciplina della prescrizione prevista dal Codice Penale italiano.

Tuttavia, occorre non confondere la reale riforma per esigenze di giustizia, dalle manipolazioni normative volte a soddisfare le impellenze ideologiche (sostanzialmente giustizialiste e totalitarie) di alcune forze politiche.

La riforma “Bonafede” entrata in vigore il primo gennaio 2020, su cui molte sarebbero le riflessioni da poter effettuare, eliminando il decorso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, deve essere intesa, ahinoi, nel secondo senso, cioè come conato ideologico che lungi dal costituire un rispetto del bisogno effettivo di giustizia, esprime, piuttosto, una violazione della giustizia medesima, dei principi generali dell’ordinamento – anche di carattere costituzionale -, e, infine, dei pilastri fondanti lo stesso Stato di diritto.

L’esistenza della prescrizione, infatti, diversamente da come si ritiene comunemente, non garantisce l’impunità ai colpevoli, ma tutela i diritti degli innocenti, non soltanto in quanto la presunzione di non colpevolezza è sempre e comunque vigente o solo perché lo Stato di diritto è quello che riconosce i propri limiti, anche della potestà punitiva e anche nella dimensione temporale, ma soprattutto perché vengono protetti il diritto di difesa – altrimenti difficilmente esercitabile dopo un grande lasso di tempo dal momento della commissione del fatto criminoso – e l’integrità del giusto processo che, in quanto tale, non può prevedere che il sistema giudiziario possa disporre della persona dell’imputato per un tempo indefinito o, addirittura, indefinibile.

Sarebbe, dunque, quanto mai opportuna una vera e propria “controriforma” della prescrizione, che non è la mera riforma al contrario, ma il contrario della riforma, specialmente nell’ottica di una visione d’insieme del processo penale che richiederebbe una revisione d’insieme, come il ridimensionamento della “iperpenalizzazione” dell’ordinamento italiano tramite una depenalizzazione di alcune fattispecie – come per esempio i reati d’opinione –, l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’azione penale – già di fatto oggetto di discrezionalità da parte degli uffici delle Procure, anche in ragione dell’enorme mole di lavoro derivante dalla suddetta iperpenalizzazione -, la ridefinizione della carcerazione preventiva per prevenirne i noti abusi e tanto altro ancora.

La prescrizione, insomma, non soltanto rappresenta un elemento chiave di un sistema penale di uno Stato di diritto, poiché pone un limite temporale alla pretesa punitiva dello Stato, che del resto se non è stata esercitata per lungo tempo perde la sua efficacia e la sua ragion d’essere (comunque venga intesa la pena, cioè in senso preventivo, rieducativo o retributivo), ma costituisce un elemento chiave dell’intero fenomeno penalistico così che non può essere oggetto di riforma senza riformare anche l’intero “organismo” di cui fa parte.

Alla luce di tutto ciò assumono particolare rilievo e nuova vitalità le riflessioni di uno dei padri della scienza giuridica italiana, Francesco Carnelutti, il quale, nelle sue lezioni di diritto penale, così ebbe a precisare: «La prescrizione non è un istituto singolare del diritto penale; poiché essa opera altresì nel campo del diritto civile, deve essere elaborata dalla teoria generale del diritto, la quale insegna come e perché la prolungata omissione degli atti, in cui consiste la reazione contro la violazione di un obbligo, finiscono per cancellarla ossia per toglierne di mezzo la illiceità. La ragione di ciò sta nel bisogno di certezza delle situazioni giuridiche, le quali, quando siano durate per lungo tempo, sebbene siano contrarie al diritto, conviene che non si mutino più, in ragione dei molteplici rapporti che rispetto a tali situazioni si sono stabiliti; il rimuoverle, dopo tanto tempo, finirebbe per recare maggior turbamento che non appagamento all’ordine sociale; così si spiega che, in quanto sia lungamente durata, una situazione contraria finisca per diventare una situazione conforme a diritto».