Perché Napolitano fa bene a cercare di assicurare la continuità della legislatura
24 Agosto 2010
Il dibattito sul fatto se il Presidente della Repubblica debba sciogliere le Camere quando viene meno la maggioranza votata dagli elettori oppure debba ricercare altre soluzioni parlamentari ha dato luogo a una discussione di natura giuridica, sulla costituzione italiana. Discussione che per altro è stato generica.
La possibilità di formare una maggioranza diversa da quella del governo, che ha perso la fiducia, può dipendere da due distinte ipotesi. La prima è che il governo che perde la maggioranza è un governo di coalizione, fra partiti che alle elezioni si sono presentati separatamente. La nuova maggioranza, allora, può dipendere dal passaggio di uno o più partiti di tale coalizione a un altro blocco senza che ciò comporti di tradire gli elettori perché non c’era stato un chiaro impegno al riguardo. Oppure la maggioranza viene meno perché un gruppo di parlamentari esce dal partito in cui è stato eletto e che costituiva la maggioranza e cambia casacca passando a un altro schieramento, che da vita a una nuova maggioranza.
Il primo caso riguarda le scelte autonome dei partiti e può essere conforme alla volontà degli elettori che li hanno votati. Il secondo invece fa parte del trasformismo dei parlamentari.
Per esaminare questi due casi dal punto di vista non solo giuridico ma anche politico ed economico, penso che sia utile leggere attentamente che cosa dice al riguardo la nostra Costituzione.
La norme rilevanti sono tre, quella dell’articolo 1, sulla sovranità popolare, quella dell’articolo 67 sulla mancanza di vincolo di mandato dei parlamentari e quella dell’articolo 88 sui poteri del Presidente della Repubblica di sciogliere le due camere o una sola di esse. Tutte e tre sono ambigue. E ciò si spiega in quanto il periodo in cui furono scritte era politicamente incerto, dato che l’Italia usciva da una guerra perduta: era caduto il fascismo, non c’era più la monarchia, aderivamo al blocco politico occidentale. Ma avevamo un forte partito comunista che molto probabilmente avrebbe continuato a prendere le direttive del blocco opposto, guidato dall’Unione sovietica, in cui i suoi capi di allora erano stati ospitati. E comunque tale partito sosteneva ufficialmente il collettivismo. Ma nessuno voleva lo scontro finale, dato che il ricordo di quello fratricida appena terminato era tragico. Ciascuno voleva cautelarsi. L’ambiguità era necessaria per lo sviluppo della giovane democrazia e per la ricostruzione e la crescita economica. Se ne prenda onestamente atto.
L’articolo 1 , al secondo comma, dice che "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Dunque , il popolo è sovrano, ma solo nei limiti della Costituzione, che assegna vasti compiti al parlamento, fatto dai suoi rappresentanti. E’ un testo ambiguo. L’articolo 67 stabilisce che “Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza ostacolo al mandato”. Il fatto che il parlamentare rappresenti la nazione , in sé, dice poco o nulla. Infatti ciò è ovvio visto che ha il potere di fare le leggi e di dare o meno la fiducia ai governi etcetera. Al contrario, l’articolo 67 potrebbe voler dire che il parlamentare non rappresenta i suoi elettori. Ma ciò non è scritto. Se lo avesse voluto dire, il legislatore costituzionale avrebbe dovuto scrivere che “il parlamentare rappresenta solo la nazione". L’espressione secondo cui il parlamentare esercita le sue funzioni senza ostacolo al mandato, alla lettera, implica che non può fare patti con gli elettori, ossia che non è ammesso “il voto di scambio ”o cose analoghe. Ma molti ritengono che questo testo voglia anche dire che il parlamentare può cambiare casacca tradendo la volontà di chi lo ha votato, se ciò è nell’interesse della nazione. Si tratta di una interpretazione possibile, soprattutto se si adotta la tesi cara a molti attuali giuristi, per cui le leggi vanno interpretate in base al credo ideologico accolto. Ma occorre osservare che l’articolo 67 non dice che il parlamentare persegue gli interessi della nazione, ma che la rappresenta. Dunque, la verità è che l’articolo 67 dice solo che il parlamentare non può attuare il voto di scambio. Il resto è costruzione dei giuristi. Pertanto sulla questione se il parlamentare possa cambiare casacca tradendo la volontà degli elettori , per fare l’interesse della nazione o il suo personale, o quello di altri l’articolo 67 tace.
Il brocardo “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit taquit" ossia “Quando la legge lo voleva, lo ha detto, se è stata silente, non lo voleva" qui non si può applicare perché il caso in esame non è considerato da nessun altra norma. Non si può fare ricorso all’articolo 1, sulla sovranità popolare, sostenendone la prevalenza per vietare il cambio di casacca dei parlamentari, dato che esso rinvia alle norme costituzionali successive. Dunque l’articolo 67 al riguardo non dice ne "si" nè "no".
L’articolo 88 sui poteri del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere dice solo che “Il Presidente della Repubblica può, sentirti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una di esse”. Non dice che le deve sciogliere se il governo che aveva la maggioranza non la ha più. Non dice neppure che il Presidente della repubblica deve cercare di far fare un nuovo governo all’opposizione, diventata maggioranza, grazie a transfughi da un partito di maggioranza. Il Presidente della Repubblica ha libera scelta. E anche qui non c’è di aiuto l’articolo 1 sulla sovranità popolare che, per le regole, rinvia alle norme successive della Costituzione.
Mi sembra evidente che il Presidente della repubblica può anche favorire la formazione di nuovi governi, con transfughi dalla maggioranza, vincitrice delle elezioni, appellandosi al "sistema parlamentare". Ma ci sono due modelli teorici e storici di sistema parlamentare. C’è quello con la sovranità popolare che vincola gli eletti alla volontà politica degli elettori. E c’è quello del parlamentarismo trasformista ovvero del trasformismo per cui la libertà di mandato consiste nel fatto che i rappresentanti del popolo, una volta eletti, fanno la politica nei corridoi del parlamento, e al ristorante, a contatto con i vari interessi economici, intrecciando e disfacendo fra loro le alleanze del momento per conservare la poltrona o/e per gestire il potere per conto delle lobbies e per perseguire machiavellicamente o nitchianamente una propria ideologia o un proprio scopo: di potenza, di vendetta, di arricchimento.
Questo modello del trasformismo, fu praticato da Agostino Depretis con i suoi governi che si reggevano su parlamentari di destra che cambiavano casacca aspirando a un portafoglio ministeriale, alla presidenza di una commissione parlamentare o a un sottosegretariato o ad altro. Depretis disse candidamente in una campagna elettorale: "Se qualcheduno vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo?". Il metodo funzionò. Ma gli italiani, con il dilagare del trasformismo, hanno imparato a non considerare lo stato come cosa propria, a disubbidire alle leggi, a evadere alle imposte. A un certo punto hanno preferito il fascismo. Poi sono fioriti il qualunquismo, il separatismo , gli scioperi degli uni contro gli altri, le brigate rosse, la criminalità organizzata al posto dello stato, lo sperpero del denaro pubblico, il deficit e il debito pubblico.
Da ciò consegue che il Capo dello stato fa bene a cercare di assicurare la continuità della legislatura con la maggioranza votata dagli elettori, eventualmente integrata da altri partiti, ad essa omogenei, che ne condividono il programma non solo al livello parlamentare ma fra la maggioranza dei loro elettori, ma non farebbe cosa giusta politicamente ed economicamente favorendo un ribaltone o una situazione nebulosa, come spesso accadde in passato.
Al mancato rispetto della volontà degli elettori da parte dei loro rappresentanti politici, segue la non curanza popolare della cosa pubblica. Le leggi oggettive della politica e dell’economia hanno una dura logica.