Sono i coefficienti di conversione il vero problema delle pensioni
04 Maggio 2007
In preparazione dei prossimi incontri ufficiali, il confronto Governo sindacati sulla materia previdenziale sta procedendo dietro le quinte, non senza fatica. Sulla questione del superamento del cosiddetto “scalone” (intervento di per sé tecnicamente criticabile, come ogni misura non graduale realizzata in un ordinamento previdenziale) si sono ormai registrate convergenze: si sta in effetti andando verso ipotesi di soluzione (gli “scalini”) del tutto condivisibili purchè si dimostri che, nel lungo periodo, non sia alterata la tenuta del sistema. La tematica dei “coefficienti di conversione” – argomento esoterico, decisamente da addetti ai lavori – è invece ancora pesantemente sul tappeto.
In tema di coefficienti ricordiamo come le polveri della polemica furono accese nella tarda primavera 2006 dalle risultanze (scontate ed ineccepibili) del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale operante presso il Ministero del Lavoro. Va segnalato come i coefficienti di conversione del montante individuale (virtuale) in rendita, introdotti dalla l. n. 335/1995 (riforma Dini-Treu), costituiscono il parametro chiave per la determinazione dei trattamenti pensionistici che saranno liquidati, in tutto o in parte, secondo il metodo contributivo. I coefficienti attualmente vigenti – individuati nel 1995 – sono ormai largamente superati, essendo stati calcolati in allora adottando basi tecniche vecchie di più di 15 anni. Essi non sono più coerenti con l’attuale quadro demografico della popolazione italiana. In particolare, la mortalità presa a base per la loro determinazione, elaborata dall’Istat con riferimento all’anno 1990, risulta assai obsoleta. Ciò, non solo in ragione del periodo trascorso, ma anche perché riferita ad un anno già molto lontano dall’ultimo precedente censimento, fonte primaria ed esaustiva dei dati per l’individuazione delle tavole di mortalità.
Anche a voler disinvoltamente sorvolare circa gli obblighi di legge, l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione è quindi tecnicamente urgente. L’utilizzo di coefficienti non più aggiornati, in situazioni di allungamento della vita media come quella attualmente riscontrata, introduce elementi di oggettivo disequilibrio nel sistema. Si ipotizzerebbero, infatti, periodi di erogazione delle pensioni più brevi di quelli che in realtà si verificheranno.
E’ proprio questo il motivo che indusse il legislatore del 1995 (senz’altro assai capace, come dimostra l’eccellente livello tecnico generale della l. n. 335) a disporre un obbligo di revisione periodica dei coefficienti su base decennale, indicazione peraltro sinora disattesa. Va detto però con chiarezza che l’obbligo di revisione dei coefficienti se, da un lato, è indispensabile per garantire la sostenibilità prospettica del sistema, dall’altro contiene il germe di pesanti disparità di trattamento tra soggetti che accedano al pensionamento successivamente all’entrata in vigore dei nuovi valori e coloro che invece avranno la possibilità di ottenere la pensione anche un solo giorno prima della data di efficacia della revisione.
Secondo le già richiamate stime elaborate correttamente dal Nucleo di valutazione emerge che i nuovi coefficienti da adottare sono peggiorativi rispetto a quelli vigenti in misura variabile fra il 6,4% (età 57) e l’8,4% (età 65). In altre parole, per conseguire un trattamento pensionistico sostanzialmente analogo (anche se in realtà ancora lievemente inferiore) a quello ottenibile con gli attuali coefficienti occorrerebbe procrastinare l’ingresso in pensione di due anni. Ciò significa che mentre attualmente un individuo che si pensionasse a 63 anni, dopo 35 anni di attività, potrebbe contare su un trattamento pensionistico (liquidato interamente secondo il metodo contributivo) pari a circa il 61% dell’ultima retribuzione, dopo la revisione dei coefficienti potrebbe ottenere il medesimo risultato solo rimanendo in attività sino a 65 anni.
Per doverosa chiarezza va peraltro evidenziato che, allo stato, la liquidazione secondo il metodo contributivo ha ancora un effetto operativo e, quindi, un impatto sociale pressoché nullo. Essa interessa esclusivamente la gestione speciale Inps dei co.co.pro, gli enti dei liberi professionisti costituiti ai sensi del d. lgs. n. 103/1996 e i trattamenti di invalidità, inabilità e per i superstiti. Ciò, in virtù delle salvaguardie contenute nella citata l. n. 335/1995 che prevede l’applicazione pro quota del metodo contributivo esclusivamente per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato 18 anni di contribuzione e la sua applicazione per l’intiero periodo per i lavoratori divenuti tali dopo il 1° gennaio 1996. Ancorché, quindi, la revisione dei coefficienti non produca nell’immediato effettivi problemi di disparità di trattamento, è innegabile che sia comunque opportuno risolvere le questioni di carattere teorico in merito alla revisione stessa per due ordini di motivi. Primo: l’ esigenza di individuare criteri applicativi che evitino di generare rilevanti disomogeneità di ammontari degli assegni fra pensioni liquidate in momenti immediatamente precedenti o successivi ad ogni revisione, anche in considerazione dell’eventualità che i cambiamenti legislativi futuri, ad esempio, estendano l’applicazione del criterio contributivo pro quota all’intera platea degli assicurati. Secondo: l’esigenza di fornire una corretta e tempestiva informazione ai lavoratori circa il livello della prestazione pensionistica futura, anche per consentire una corretta valutazione in merito all’opportunità/necessità di dotarsi di un’idonea copertura previdenziale complementare.
A tal fine, ferma restando l’esigenza di confermare il principio revisione periodica dei coefficienti, potrebbe essere opportuno valutare la fattibilità e le conseguenze di alcune diverse modalità applicative, quali, ad esempio:
a) adottare una periodicità di revisione inferiore ai 10 anni (ad es. 5 anni)
b) prevedere l’utilizzo dei nuovi coefficienti secondo il criterio del pro rata, applicando cioè ciascun coefficiente con riferimento al montante maturato negli anni in cui il coefficiente stesso era in vigore
c) calcolare i coefficienti in base ad una tavola di mortalità modificata per tener conto dell’evoluzione futura della mortalità stessa.
La soluzione più valida va probabilmente ricercata attraverso un opportuno mix delle tre ipotesi prospettate. L’attenuazione dell’effetto negativo della revisione dei coefficienti sull’importo del trattamento pensionistico può essere in primo luogo efficacemente perseguita con l’applicazione del criterio del pro rata, che realizza altresì una sostanziale equità fra i trattamenti. Ciò, in quanto permette una maggiore corrispondenza fra i periodi di attività lavorativa e la legislazione tempo per tempo vigente. Una contestuale adozione di tavole di mortalità proiettate, calcolate con riferimento ad un momento intermedio fra l’anno iniziale e quello finale del periodo di vigenza dei coefficienti, consentirebbe di spalmare su tutto detto periodo l’effetto delle variazioni della mortalità. Ciò renderebbe addirittura superflua una riduzione nella cadenza delle revisioni, evitando appesantimenti nella procedura di calcolo delle prestazioni. Al limite, potrebbe essere prevista una verifica “di metà periodo” al fine di controllare che la mortalità effettivamente registrata sia in linea con quella prevista. Potrebbe essere posto un obbligo di intervento straordinario solo qualora si verificassero scostamenti di rilevante entità. Non va peraltro sottaciuto che l’applicazione del criterio del pro rata comporta comunque degli oneri per il sistema, oneri che andrebbero compiutamente valutati al fine di verificarne la sostenibilità e debitamente compensati. Assegnato che sia un assetto rigorosamente tecnico alla questione dei coefficienti, resta aperto il problema di assicurare comunque un non mortificante trattamento “minimo assoluto” degli assegni di base, questione questa che si pone a monte di qualsivoglia pur virtuoso meccanismo di conversione in rendita del montante contributivo individuale.
Va da sé che un accettabile (e dinamico) livello di assegno minimo determina costi non indifferenti, ma esso rappresenta una sfida non eludibile per un sistema di previdenza che non voglia abdicare alla sua stessa ragion d’essere. In altre parole si tratta di una necessità per la quale merita d’essere assunto qualche impegno a carico dei presenti e dei futuri “tesoretti”. In ogni caso, in tema di coefficienti e di trattamentno minimo è solo compiendo un’attenta ricognizione tecnica delle questioni, priva di qualsivoglia ideologismo, che possono individuarsi le strade migliori, idonee a sposare il doveroso rigore (tutela della sostenibilità economica del sistema) con il principio di equità (tutela della sostenibilità sociale), principio che i sistemi previdenziali debbono perseguire per vocazione intrinseca.